Incentivi per Industria 4.0, si parte con il nuovo credito d’imposta: ecco il testo dell’emendamento del Governo
Nella serata del 9 dicembre è arrivato in Commissione Bilancio al Senato il testo dell’emendamento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico che introdurrà, una volta approvato dal Parlamento – al netto di eventuali ulteriori modifiche ancora possibili -, il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al posto di superammortamento e iperammortamento per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020.
Rispetto alla prima versione dell’emendamento, che aveva scatenato le reazioni degli industriali, il nuovo testo introduce molte novità, accogliendo in buona parte le richieste di Confindustria. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede la nuova disciplina.
Incentivi con spirito pluriennale… ma validi solo per un anno
Sembra una contraddizione in termini, ma è proprio così. Il testo del nuovo articolo 22 del disegno di bilancio si apre con una premessa di metodo che sancisce l’obiettivo di rendere il piano strutturale e pluriennale. Il testo recita infatti così “Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0″.
Peccato che, in assenza di risorse, il testo disponga poi di fatto una durata annuale degli incentivi. Un colpo al cerchio, insomma, e uno alla botte: il Governo, di fatto, sancisce lo “spirito” pluriennale delle misure, ma le risorse per ora bastano per un solo anno. Questo era uno dei punti sostanziali sui quali si erano levati gli scudi degli industriali: “Se il rinnovo è solo per un anno, tanto vale tenere il sistema attuale”, ci aveva detto Andrea Bianchi, direttore delle Politiche Industriali di Confindustria. Vedremo come le associazioni di imprese giudicheranno il nuovo pacchetto, anche alla luce delle tante altre novità che ora vi illustreremo.
Credito d’imposta del 6% per investimenti in beni strumentali
Il credito d’imposta prevede un’aliquota al 6% per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Questo incentivo sostituisce il superammortamento ed è fruibile dalle imprese e da chi esercita arti e professioni.
Ad essere esclusi, oltre ai mezzi di trasporto e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% che erano già esclusi dal superammortamento, sono anche i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti”.
Il limite per la fruizione del beneficio è di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta può essere fruito in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”.
Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è “possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5”, cioè fruire da subito del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%.
Credito d’imposta del 40% e del 20% per investimenti in beni 4.0
Per quanto riguarda i beni 4.0, cioè i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. Restano esclusi gli investimenti tra 10 e 20 milioni attualmente coperti dall’aliquota più bassa dell’iperammortamento.
Questo incentivo è utilizzabile solo dalle imprese (non quindi dai professionisti, come già accade attualmente per l’iperammortamento).
Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.
Quanto al periodo valido per l’acquisto e la consegna dei beni, anche in questo caso l’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.
Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.
Per gli investimenti in beni strumentali – sia quelli “normali” sia quelli 4.0 – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione”. Sono state quindi accolte le richieste di Confindustria che aveva chiesto di non limitare la compensazione ai soli pagamenti di tributi, ma di consentirne l’utilizzo anche per i versamenti assistenziali e previdenziali.
Credito d’imposta del 15% per il software
Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro. Nella prima versione dell’emendamento il limite era stato fissato a 500 mila euro: anche in questo caso sono quindi state accolte le istanze degli industriali.
Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato, sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece delle cinque dei beni materiali).
Come nella disciplina attuale sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing.
Questo incentivo è fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale, a differenza di quanto accade oggi.
La comunicazione al Ministero
Uno dei punti più controversi della prima versione dell’emendamento era la necessità di farsi “autorizzare” il credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Dopo la levata di scudi degli industriali, il Governo è tornato sui suoi passi. Nel nuovo testo dell’emendamento si prevede infatti solo l’obbligo di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi: un balzello in più rispetto alla disciplina attuale, ma si tratta appunto di una comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione. Formalmente, comunque, l’ultimo comma stabilisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze.
Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile saranno resi noti con un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il nuovo credito d’imposta è inoltre esplicitamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione ovviamente che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Il regime transitorio
Che cosa accade per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, per i quali sarebbe ancora in vigore la vecchia disciplina di super e iperammortamento? Il testo dell’emendamento lo chiarisce ai commi 13, 14 e 15. La nuova disciplina infatti non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene è stato ordinato nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.