Nuove opportunità per le StartUp. Scopri Smart and Start!

Ai nastri di partenza il pacchetto di misure a favore delle startup innovative.

Pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico la circolare che definisce i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione prevista dalla misura Smart&Start Italia che ha l’obiettivo di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di neo-società – non più di 60 mesi di vita – che puntano a innovare il sistema produttivo italiano. Le domande potranno essere inviate a Invitalia, soggetto gestore della misura, a partire dal 20 gennaio 2020.

Startup, le risorse in campo

Smart&Start Italia ha a disposizione circa 90 milioni di euro di risorse per finanziare piani d’impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, finalizzati alla produzione di beni e l’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. I piani d’impresa potranno essere realizzati anche in collaborazione con organismi di ricerca, incubatori e acceleratori d’impresa, Digital Innovation Hub.

Le principali novità introdotte, sulla base del decreto ministeriale del 30 agosto 2019, riguardano:

  • la semplificazione dei criteri di valutazione e di rendicontazione,
  • l’introduzione di nuove premialità,
  • l’incremento del finanziamento agevolato fino al 90%,
  • un fondo perduto fino al 30% per le imprese del Sud e un periodo di ammortamento fino a 10 anni.

Il “nuovo corso” delle agevolazioni

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 30 agosto 2019, adottato in attuazione delle disposizioni del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono state apportate modifiche al decreto 24 settembre 2014, finalizzate ad una revisione della disciplina attuativa dell’intervento improntata, tra l’altro, alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari.

smart and start

La misura è riservata alle startup innovative, localizzate su tutto il territorio nazionale, iscritte nell’apposita sezione speciale del registro imprese e in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto-legge n. 179/2012.

Le startup devono essere classificabili di piccola dimensione.

Ammissibili alle agevolazioni i piani di impresa che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • significativo contenuto tecnologico e innovativo (sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things),
  • valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata (spin off da ricerca).

Possono presentare domanda di agevolazione anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa. In tal caso, la costituzione della società deve intervenire entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Possono ottenere le agevolazioni Smart&Start Italia anche le imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede operativa sul territorio italiano

Informazioni aggiuntive:

Scheda sintetica: in un click tutte le informazioni di cui hai bisogno

Modulistica: scopri la documentazione necessaria per accedere a questa iniziativa per le StartUp

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Tante notizie e novità arrivano da Roma in merito all nuovo emendamento dedicato all’industria 4.0

Durante l’ultimo incontro dedicato a Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato alle imprese la sua revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0.

La prima notizia importante da sottolineare è che il nuovo emendamento prevede del super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Questa indicazione testuale con tutte le modifiche e novità è arrivata al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come detto poco fa ci sarà uno stop al super e iperammortamento e verrà sostituito da un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni.

Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).

Il cambio rotta  permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali.

parlamento italiano

Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.

Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.

La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).

Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 ha invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.

Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6).

Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione.

Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.

Cosa dice il nuovo emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? Testo ufficiale.

1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.

7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Vuoi avere dettagli in merito al nuovo emendamento?

IBS Consulting è a tua disposizione per dare le giuste risposte a tutte le novità in merito al nuovo emendamento. Richiedi un appuntamento compilando il form di contatto. Saremo felici di aiutarti.

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IBS Consluting vola a Brema per SpaceAcademy

Manca pochissimo alla seconda edizione di #SpaceAcademy del progetto SpaceUp!

Il prossimo 18 e 19 novembre, IBS Consulting sarà a Brema con gli altri partner, per fornire servizi di supporto e consulenza altamente specializzati ad alcune start-up selezionate, attive nel settore spazio.

spaceup brema

Visita il sito del progetto per conoscere l’agenda dei due giorni di evento, scopri SpaceUp

Alle Aziende: che figure mancano?

È questa la domanda a cui l’iniziativa vuole dare una risposta. Un questionario, una elaborazione, una discussione pubblica sui risultati e infine l’avvio di un processo di formazione.

Sul Giornale di Brescia l’articolo completo!

CLICCA QUI PER LEGGERE L’ARTICOLO

 

Innovation Fund, uno sguardo al futuro.

Il 12 settembre scorso, il team di IBS Consulting a Bruxelles ha partecipato a un workshop sull’Innovation Fund, organizzato da ETIP Bioenergy, in collaborazione con ART Fuels Forum, ETIP Renewable Heating and Cooling e Bioenergy Europe, presso la sede della DG RTD.

Cos’è Innovation Fund?

L’Innovation Fund sarà uno dei maggiori programmi di finanziamento al mondo per la dimostrazione di tecnologie innovative a basse emissioni di carbonio, con particolare attenzione alle tecnologie e ai processi innovativi a basse emissioni di carbonio nelle industrie ad alta intensità energetica, compresi i prodotti che sostituiscono quelli ad alta intensità di carbonio, la cattura e l’utilizzo del carbonio (CCU), la costruzione e il funzionamento della cattura e dello stoccaggio del carbonio (CCS), la generazione innovativa di energia rinnovabile e lo stoccaggio dell’energia.

Incontro tra idee e innovazione tecnologica

Il workshop ha raccolto idee progettuali dai settori dei combustibili rinnovabili/biocombustibili e delle bioenergie, e si sono discussi aspetti cruciali per quanto riguarda la selezione e la gestione dei progetti. Sono state fornite presentazioni dalla DG RTD e dalla DG Clima, che hanno presentato le questioni chiave per il primo bando dell’Innovation Fund.

innovation-fund

La prima call di questo rivoluzionario fondo sarà lanciata a metà 2020: le proposte progettuali presentate saranno valutate considerando criteri come il grado di innovazione, la limitazione dei gas serra, la maturità del progetto, ma anche aspetti più prettamente economici, come la scalabilità e l’efficienza dei costi. L’agevolazione prevista per questo tipo di attività sarà un cofinanziamento fino al 60% dei costi operativi e di capitale aggiuntivi legati all’innovazione.

Un aspetto importante dell’Innovation Fund è la sua complementarietà con altre fonti di finanziamento, quali InvestEU, Horizon Europe, Connecting Europe Facility, Modernisation Fund, programmi nazionali per il sostegno della R&I nel campo delle tecnologie a basse emissioni di carbonio, e capitale privato.

Al workshop, IBS Consulting ha presentato, facendo le veci del Cluster Lombardo della Mobilità, un’idea progettuale dal titolo “Dual-fuel application in Heavy Duty Vehicles”, che si propone di trovare una soluzione a breve termine per convertire la maggior parte dei veicoli pesanti con l’utilizzo di sistemi di propulsione nuovi e aggiornati, per raggiungere l’obiettivo europeo di ridurre le emissioni di gas serra provocate dal settore dei trasporti almeno del 60% entro il 2050.

POR  FESR 2014-2020, scopri il fondo per lo sviluppo e ricerca nel mondo della moda.

Conosci il fono POR FESR? Scoprilo con IBS Consulting.

Una nuova e importante agevolazione per tutte le aziende Lombarde che lavorano nel mondo della moda, settore molto competitivo sopratutto in termini di ricerca e sviluppo. Per questo motivo la Regione Lombardia ha messo a disposizione di tutte le aziende del settore Moda/Fashion un fondo specifico atto a “stimolare” e incrementare azioni di ricerca e sviluppo.

Con decreto n. 5044 del 10 aprile 2019, la Direzione Turismo, marketing territoriale e moda ha approvato il bando Fashiontech, in attuazione della delibera n. XI/1217 del 04/02/2019. La nuova misura agevolativa è rivolta a sostenere i progetti di ricerca e sviluppo, finalizzati all’innovazione del settore “Tessile, moda e accessorio”, secondo il principio della sostenibilità, dal punto di vista ambientale, economico e sociale.

Il bando ha una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro e prevede, quali soggetti beneficiari, Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti. Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca pubblici e privati/Università.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% per tutte le tipologie di beneficiari sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale, a fronte di un investimento minimo di progetto pari a € 1.000.000; il contributo massimo erogabile per ciascun progetto e, quindi, partenariato è di € 1.600.000

Chi può accedere al fondo?

Partenariati composti da minimo tre imprese, di cui almeno due PMI, fino ad un massimo di 6 soggetti. Possono partecipare al partenariato PMI, Grandi Imprese, Organismi di Ricerca pubblici e privati/Università.

Caratteristiche dell’agevolazione.

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto pari al 40% (fino ad un massimo di € 1.600.000) per tutte le tipologie di beneficiari sia per gli investimenti in Ricerca Industriale che per gli investimenti in Sviluppo sperimentale, a fronte di un investimento minimo di progetto pari a € 1.000.000.

Come accedere all’agevolazione?

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica sulla piattaforma informativa “Bandi Online” (accessibile da www.bandi.servizirl.it) a partire dalle ore 12:00 del 30/04/2019 ed entro le ore 12:00 del 17/06/2019. Tutta la documentazione utile alla partecipazione è disponibile sulla piattaforma.

Scarica il BURL ufficiale di Regione Lombardia per maggiori dettagli. IBS Consulting è a tua competa disposizione per aiutarti a scoprire come accedere a questa preziosa opportunità e fruire dell’agevolazioni.

Compila il form e scopri e sarai contattato da un nostro consulente.

Capire e analizzare quali possono essere le attività di Ricerca e Sviluppo relative alla Patent Box

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge di stabilità 2015 “Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

Al riguardo, l’articolo 8 del decreto Patent Box con riferimento alle definizioni di attività di ricerca e sviluppo – finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 – ne individua le attività.

In base al comma 1, punto (i), dell’articolo 8 del citato decreto sono classificabili nella “ricerca fondamentale”: “i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design”.

Secondo il successivo punto (ii) sono classificabili nella “ricerca applicata” le attività di:

  • “ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica”;
  • “lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati”;
  • “le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi”.

Sono inoltre classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di: costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari”;

In base al punto (iii) sono classificabili nel “design” le attività di:

  • “ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte”;
  • “le attività di sviluppo dei marchi”, intesa quale ideazione, progettazione ed elaborazione degli stessi.

Secondo il punto (iv) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo “l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright», ivi incluse anche le attività di elaborazione e adeguamento dello stesso.

In base al punto (v) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, le consulenze propedeutiche alla brevettazione o registrazione (studi su brevettabilità – ricerca di anteriorità, o su registrabilità – ricerca di novità, freedom to operate), le due diligence, gli studi di fattibilità, gli studi ed interventi finalizzati all’adozione di sistemi che consentano l’individuazione di un prodotto autentico da uno contraffatto quali, ad esempio, sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

  • “il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, il deposito della domanda di privativa industriale presso un Ufficio nazionale, comunitario o organismo internazionale (es. DGLC-UIBM, EPO, EUIPO) comprese le eventuali relative estensioni (es. attraverso le procedure internazionali EPO o WIPO); le possibili conversioni tra domande (ad esempio: la domanda di brevetto per invenzione si può convertire in una domanda di brevetto per modello di utilità o viceversa).

Sono comprese nelle predette attività ogni istanza ad esse connesse, comprese le eventuali traduzioni.

Per “mantenimento in vita”, si intendono generalmente le attività amministrative necessarie affinché il titolo di proprietà industriale non incorra in decadenze. Tali attività consistono tipicamente, salvo eccezioni, nel pagamento di diritti di concessione annuali o pluriannuali all’Ufficio concedente (ad esempio: per i brevetti per invenzione industriale nazionali dal sesto al ventesimo anno è dovuto annualmente il pagamento di diritti), ovvero nella presentazione di una domanda di rinnovo (“rinnovazione”) del titolo all’ente concedente entro una determinata scadenza (ad esempio: per i marchi nazionali, la cui registrazione dura dieci anni, occorre presentare all’Ufficio concedente ogni dieci anni una domanda di rinnovazione per un eguale periodo).

Le suddette attività possono essere svolte direttamente dal titolare o da un mandatario (tipicamente un consulente in proprietà industriale o un avvocato);“la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi”.

Per attività di “protezione” si intendono: le azioni giudiziali, stragiudiziali ed amministrative in materia di proprietà industriale (ad esempio: l’azione giudiziale per contraffazione; per i marchi, l’azione per nullità davanti all’EUIPO; le misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali previste dal regolamento UE n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; le diffide e costituzioni in mora; la predisposizione di accordi di segretezza; trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale).

Per attività di “prevenzione della contraffazione” si intendono le attività di formazione ed informazione del personale interno all’azienda; le attività connesse al supporto e promozione delle politiche in materia di lotta alla contraffazione e proprietà industriale, siano esse svolte individualmente che attraverso associazioni aventi analoghe finalità; le attività di monitoraggio e controllo del mercato, anche on-line.

Secondo il punto (vi) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto attuativo, rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili”.

Rientrano in tale ambito, ad esempio, le attività pubblicitarie e fieristiche.

La normativa parla molto chiaro e le casistiche prese in considerazione sono differenti, se vuoi aver la certezza che le tue azioni di Ricerca e Sviluppo possano ricadere all’interno delle agevolazioni per il Patent Box allora contattaci per una consulenza più dettagliata.

Compila il form di contatto sottostante per fissare il tuo primo appuntamento.

 

Da oggi le micro, piccole e medie imprese possono usufruire del voucher per l’innovation manager.

È infatti entrato oggi in vigore con la pubblicazione sulla gazzetta ufficiale, il decreto del Mise che prevede un’agevolazione per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale. La dotazione complessiva del voucher è di 75 milioni di euro per il triennio 2019/2021.

L’incentivo è pari a:

  • 40.000 euro per le micro e piccole imprese nel limite del 50% della spesa
  • 25.000 euro per le medie imprese nel limite del 30% della spesa
  • 80.000 euro per le reti d’impresa nel limite del 50% delle spese sostenute.

 

I requisiti per richiedere il voucher

Per richiedere il voucher le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • essere micro, piccole o medie imprese con sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • non essere destinatarie di sanzioni interdittive e devono risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali e non trovarsi in stato di fallimento o liquidazione volontaria;
  • Possono beneficiarne anche le imprese in possesso dei requisiti elencati aderenti a un contratto di rete (numero aderenti non inferiore a 3) a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale.

 

Chi può iscriversi all’elenco degli Innovation Manager?

Possono presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che soddisfino uno dei seguenti requisiti:

  • Essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell’innovazione istituiti presso Unioncamere, le associazioni di rappresentanza dei manager o le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
  • Essere accreditate negli elenchi dei manager dell’innovazione istituti presso le regioni ai fini dell’erogazione di contributi regionali o comunitari.

Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione le persone fisiche che, al momento della presentazione della domanda, siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Dottorato di ricerca in uno dei seguenti settori: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell’informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
  • Master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree sopraelencate e lo svolgimento di incarichi, per almeno un anno, presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;
  • Laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree di cui sopra, e lo svolgimento, per almeno 3 anni, di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3;
  • Svolgimento per almeno 7 anni di incarichi presso imprese negli ambiti di cui all’articolo 3.

Le società operanti nei settori di consulenza che desiderino presentare domanda d’iscrizione devono presentare i seguenti requisiti:

  • avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e iscritte al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • Essere costituite nella forma di società di capitali;
  • Non trovarsi in stato di fallimento o di liquidazione anche volontaria;
  • Non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • Aver portato a termine progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree indicate dall’articolo 3 ed essere costituite da almeno 24 mesi o  essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager.

Possono inoltre presentare domanda:

  • I centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0;
  • Gli incubatori certificati di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

 

Le spese ammissibili:

  • le spese sostenute per prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato inserito temporaneamente con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale;
  • le spese sostenute per prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

 

L’impresa, nella domanda di ammissione al contributo, dovrà indicare l’Innovation Manager di cui intende avvalersi, tra i soggetti che rispondano ai requisiti fondamentali indicati nell’articolo 5.

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La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha introdotto alcune importanti novità riguardo la disciplina del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.


Modifiche introdotte


Dal periodo d’imposta 31 dicembre 2018 la legge di Bilancio 2019 ha stabilito che:

  • Sono tenute alla certificazione anche le imprese obbligate per legge al controllo legale dei conti
  • L’adempimento di quest’onere è la condizione per il riconoscimento e l’utilizzo del credito d’imposta

L’articolo 3, comma 11 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito in legge 21 febbraio 2014 n.9 e sostituito dalla Legge Bilancio 2019, art. 1 comma 70 dispone che:

“Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.”

L’articolo 8, integrato dall’articolo 1 della Legge di Bilancio, dispone che
il credito d’imposta è utilizzabile subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 11.

Al momento del rilascio della documentazione contabile, al soggetto incaricato della revisione legale dei conti non è richiesta la valutazione di carattere tecnico in ordine all’ammissibilità al credito d’imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall’impresa.

La Commissione europea ha aperto i bandi relativi al settore mobilità e trasporti all’interno del programma di finanziamento di Ricerca ed Innovazione Horizon 2020.

Le linee tematiche di finanziamento nel settore sono dieci e dispongono di una dotazione finanziaria di 162 milioni di euro.
I candidati dovranno presentare proposte progettuali attinenti a tre macro-aree: mobilità per la crescita, trasporto stradale automatizzato e veicoli verdi.

Quali sono i requisiti di partecipazione?

I requisiti per la presentazione di una proposta progettuale sono specificati nei documenti allegati a ciascun topic all’interno dei bandi. Informazioni più dettagliate sulle regole di finanziamento, quali l’elenco dei paesi che possono presentare domanda di finanziamento, i criteri standard di ammissibilità, le regole di presentazione, le diverse topologie di progetti e le relative percentuali di finanziamento e cofinanziamento sono disponibili consultando gli allegati generali del Work Programme 2018-2020 del programma Horizon 2020.

Come saranno valutate le proposte progettuali?

La procedura di valutazione delle proposte progettuali presentate si svolgerà in un’unica fase e la decisione finale progetti che riceveranno un finanziamento sarà notificata al più tardi entro la fine di settembre 2019.

Le proposte presentate saranno valutate da un comitato di esperti esterni provenienti dalla banca dati di esperti indipendenti della Commissione europea. Le convenzioni di sovvenzione saranno firmate con i candidati selezionati al massimo entro otto mesi dopo la scadenza della deadline del bando.

Come presentare domanda?

I candidati dovranno presentare le proposte progettuali per via elettronica, seguendo il link del topic disponibile sul nuovo portale dell’Ue Funding & Tender opportunities.

Le linee guida per la presentazione di proposte progettuali e contenenti ulteriori informazioni sulla procedura di valutazione sono disponibili su questa pagina.

Per tutte le domande relative al programma Horizon 2020 e alla presentazione di proposte progettuali, è possibile contattare lo sportello online Research Enquiry Service. La deadline per presentare proposte progettuali è il 25 Aprile 2019.

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