Lunedì 3 dicembre il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una circolare di chiarimento sui termini dell’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0. In particolare il testo del Mise ha spiegato il termine per il deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali, i caratteri dell’ammissibilità della formazione on line e le regole del cumulo del credito d’imposta con altri incentivi alla formazione.

Il documento permette così a imprese e addetti ai lavori di ottenere risposte più precise su temi importanti, anche se queste riguardano un provvedimento di cui, al momento, non sono previsti né proroga né rinnovo. In attesa di avere dettagli più precisi sulle sorti dell’incentivo, il Ministero ha comunque chiarito la situazione riguardo al 2018.

Qui di seguito gli aspetti più interessanti della circolare.

Condizioni di applicabilità del credito d’imposta

Anzitutto la circolare ricorda che il testo del decreto attuativo del provvedimento prevede che per accedere al beneficio lo svolgimento delle attività formative nelle “tecnologie 4.0” deve essere “espressamente disciplinato in contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati, nel rispetto dell’articolo 14 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 151, presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente”. 

Dunque, il credito di imposta si applica alle attività formative finalizzate all’acquisizione o al miglioramento delle competenze in tecnologie rilevanti nel processo di trasformazione digitale che siano svolte a partire dal 1 gennaio 2018. I contratti relativi alla formazione possono essere depositati sul sito internet istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali all’indirizzo http://www.lavoro.gov.it/, anche dopo lo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Ammissibilità della formazione “on line” o “e-learning”

Diverse richieste pervenute al Ministero hanno riguardato la possibilità di riconoscere l’applicabilità del beneficio anche nel caso in cui le attività formative siano organizzate e svolte in modalità di e-learning. La circolare specifica che il credito può essere applicato anche ai corsi e alle lezioni online; tuttavia, dal momento che questa modalità formativa pone obblighi particolari riguardanti il controllo dell’effettivo svolgimento dell’attività, lo stesso testo precisa la necessità di un efficace controllo dell’effettiva presenza del personale dipendente alle attività. La struttura dei corsi deve dunque prevedere specifici momenti di verifica, “consistenti – continua il testo ministeriale – nella proposizione di quesiti non particolarmente complessi, a intervalli di tempo irregolari non prevedibili dall’utente. Tali quesiti debbono essere, inoltre, attinenti all’argomento oggetto della formazione a distanza della sessione e devono prevedere una struttura a risposta multipla”.

Cumulo con altri incentivi 

La circolare precisa, poi, che l’incentivo è cumulabile con altre misure aventi oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto dell’intensità massima di aiuto prevista dal regolamento n. 651/2014 per gli aiuti alla formazione.

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Nuovi incentivi in arrivo

Con il sì del Consiglio dei Ministri alla legge di Bilancio, per il 2018 viene varata una misura snella volta a rafforzare la crescita del Paese anche attraverso la riconferma degli incentivi, automatici e non, a favore delle aziende italiane. «Un’occasione ricca per tutte quelle aziende che stanno credendo nella ripresa e che hanno una vision proiettata all’innovazione», sottolinea Alberto Bertolotti di IBS Consulting.

Eccoli, in breve, con i ritocchi proposti:

Sabatini ter: nuovi fondi in arrivo

È previsto il potenziamento della misura, che oggi permette alle aziende di fruire di incentivi quali un contributo a fondo perduto in conto impianti, che può variare dal 2,75% al 3,575% annuo, calcolato sul valore del cespite a fronte di investimenti in macchinari e attrezzature, attraverso lo stanziamento 330 milioni di euro per l’arco temporale 2018-2023. Il 30% di queste risorse saranno destinati agli investimenti in ottica 4.0.

Super e Iper ammortamento

Rinnovo della disciplina di maggior deduzione degli ammortamenti ad esclusione di veicoli e mezzi di trasporto.

Prorogate le maggiorazioni per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi: in caso di Superammortamento l’incremento d’aliquota scende al 30% del costo fiscale del bene e le date slittano al 31 dicembre 2018, ovvero al 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione; nel caso dell’Iperammortamento, che ricordiamo premia l’industria in chiave 4.0, viene confermata la maxi maggiorazione del costo deducibile al 150% e i termini slittano al 31 dicembre 2018, ovvero al 31 dicembre 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Inoltre, per i soggetti che beneficiano dell’Iperammortamento, nel caso di investimenti in beni immateriali strumentali, si applica la maggiorazione del 40%.

Lavoro 4.0

Confermato il bonus fiscale per la formazione e lo sviluppo delle risorse umane per il 2018.

La valorizzazione del capitale umano impiegato nei processi di digitalizzazione permetterà alle aziende di risparmiare il 40% dei costi sostenuti per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie previste dal Piano Industria 4.0, mediante la fruizione di un bonus fiscale automatico di importo massimo annuo di 300.000 euro, per il 2018.

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