Come avevamo introdotto solo qualche giorno fa nella news inerente ai nuovi bandi dedicati a brevetti, oggi siamo pronti a fornire una scheda sintetica che raggruppa in chiari concetti e punti tutte le informazioni utili per accedere e capire se la vostra azienda può far parte ai nuovi bandi Brevetti + 2020.

Obiettivo di Brevetti + 20202

Favorire lo sviluppo di una strategia brevettuale e l’accrescimento della capacità competitiva delle micro, piccole e medie imprese, attraverso la concessione ed erogazione di incentivi per l’acquisto di servizi specialistici finalizzati alla valorizzazione economica di un brevetto in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato.

Operatività Geografica

Tutta Italia

Ente Gestore

Ministero dello sviluppo economico

Soggetti Beneficiari

PMI, anche di nuova costituzione, iscritte al Registro delle Imprese che siano in una delle seguenti condizioni:

  • titolari o licenziatari di brevetto a partire dal 1gennaio 2017
  • titolari di domanda di brevetto nazionale o internazionale con rapporto di ricerca non negativo dal 1gennaio 2016
  • In possesso di accordi preliminari che abbia per oggetto acquisto di brevetto o acquisizione di licenza rilasciato dopo il 1gennaio 2017
  • Società spin-off universitarie titolari di brevetti con partecipazione al capitale sociale da parte di università e enti di ricerca almeno del 10%.

Agevolazione

Contributo in conto capitale a coperture del 80% dei costi ammissibili fino a 140.000 € Per le Spin-off universitarie/accademiche e per le PMI con sede di progetto ubicata nelle Regioni meno sviluppate il limite di copertura è elevato al 100%

Spese Ammissibili

Sono ammissibili i costi dei seguenti servizi, distinti per area di servizio e per sottoservizi secondo quanto riportato:

a. Industrializzazione e ingegnerizzazione

  1.  studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo produttivo, layout prodotto, analisi dei costi ed ei relativi ricavi);
  2. progettazione produttiva,
  3. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;
  4. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;
  5. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto o del brevetto;
  6. test di produzione;
  7. produzione pre-serie (solo se funzionale ai test per il rilascio delle certificazioni);
  8. rilascio certificazioni di prodotto o di processo.

b. Organizzazione e sviluppo

  1. servizi di IT Governance;
  2. studi ed analisi per lo sviluppo di nuovi mercati geografici e settoriali;
  3. servizi per la progettazione organizzativa;
  4. organizzazione dei processi produttivi;
  5. definizione della strategia di comunicazione, promozione e canali distributivi.

c .Trasferimento tecnologico

  1. proof of concept;
  2. due diligence;
  3. predisposizione accordi di segretezza;
  4. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;
  5. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);
  6. contributo all’acquisto del brevetto (solo per gli Spin Off e le start up innovative iscritte nel registro speciale al momento della presentazione della domanda di accesso); non sono ammissibili le componenti variabili del costo del brevetto (a titolo meramente esemplificativo: royalty, fee)

Criteri di selezione e tempistiche

Le richieste di agevolazione possono essere presentate on line a partire dalle ore 12.00 del 30 gennaio 2020 fino ad esaurimento delle risorse. Valutazione di merito secondo l’ordine cronologico di presentazione. Previsto un colloquio con l’impresa per approfondire tutti gli aspetti del progetto di valorizzazione del brevetto

Risorse

21,8 milioni di €

Regime e Cumulabilità

Regime De Minimis non cumulabile con altri aiuti sulle medesime voci di spesa.

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Incentivi per Industria 4.0, si parte con il nuovo credito d’imposta: ecco il testo dell’emendamento del Governo

Nella serata del 9 dicembre è arrivato in Commissione Bilancio al Senato il testo dell’emendamento voluto dal Ministero dello Sviluppo Economico che introdurrà, una volta approvato dal Parlamento – al netto di eventuali ulteriori modifiche ancora possibili -, il nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali al posto di superammortamento e iperammortamento per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020.

Rispetto alla prima versione dell’emendamento, che aveva scatenato le reazioni degli industriali, il nuovo testo introduce molte novità, accogliendo in buona parte le richieste di Confindustria. Vediamo nel dettaglio che cosa prevede la nuova disciplina.

Incentivi con spirito pluriennale… ma validi solo per un anno

Sembra una contraddizione in termini, ma è proprio così. Il testo del nuovo articolo 22 del disegno di bilancio si apre con una premessa di metodo che sancisce l’obiettivo di rendere il piano strutturale e pluriennale. Il testo recita infatti così “Al fine di sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0″.

Peccato che, in assenza di risorse, il testo disponga poi di fatto una durata annuale degli incentivi. Un colpo al cerchio, insomma, e uno alla botte: il Governo, di fatto, sancisce lo “spirito” pluriennale delle misure, ma le risorse per ora bastano per un solo anno. Questo era uno dei punti sostanziali sui quali si erano levati gli scudi degli industriali: “Se il rinnovo è solo per un anno, tanto vale tenere il sistema attuale”, ci aveva detto Andrea Bianchi, direttore delle Politiche Industriali di Confindustria. Vedremo come le associazioni di imprese giudicheranno il nuovo pacchetto, anche alla luce delle tante altre novità che ora vi illustreremo.

Credito d’imposta del 6% per investimenti in beni strumentali

Il credito d’imposta prevede un’aliquota al 6% per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Questo incentivo sostituisce il superammortamento ed è fruibile dalle imprese e da chi esercita arti e professioni.

Ad essere esclusi, oltre ai mezzi di trasporto e ai beni con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% che erano già esclusi dal superammortamento, sono anche i “beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti”.

Il limite per la fruizione del beneficio è di 2 milioni di euro. Il credito d’imposta può essere fruito in cinque anni “a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni”.

Nel caso in cui l’interconnessione dei beni 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è “possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 5”, cioè fruire da subito del credito d’imposta per i beni strumentali “semplici” al 6%.

Credito d’imposta del 40% e del 20% per investimenti in beni 4.0

Per quanto riguarda i beni 4.0, cioè i beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016 n. 232 attualmente agevolati con l’iperammortamento, l’aliquota del credito d’imposta è pari al 40% per investimenti fino a 2,5 milioni e al 20% per gli investimenti di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni di euro. Restano esclusi gli investimenti tra 10 e 20 milioni attualmente coperti dall’aliquota più bassa dell’iperammortamento.

Questo incentivo è utilizzabile solo dalle imprese (non quindi dai professionisti, come già accade attualmente per l’iperammortamento).

Per gli investimenti da 300.000 euro in su è obbligatoria la perizia o l’attestazione di conformità da parte di un perito, un ingegnere o una società accreditata.

Quanto al periodo valido per l’acquisto e la consegna dei beni, anche in questo caso l’incentivo vale per l’acquisto di beni strumentali effettuato dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L’orizzonte temporale per la consegna è quindi al massimo di 18 mesi, mentre nell’attuale disciplina era di 24 mesi.

Restano valide le attuali restrizioni in caso di vendita del cespite o di sua destinazione a struttura produttiva situata all’estero entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento: in tal caso il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo e il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato.

Per gli investimenti in beni strumentali  – sia quelli “normali” sia quelli 4.0 – il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione in cinque quote annuali “a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione”. Sono state quindi accolte le richieste di Confindustria che aveva chiesto di non limitare la compensazione ai soli pagamenti di tributi, ma di consentirne l’utilizzo anche per i versamenti assistenziali e previdenziali.

Credito d’imposta del 15% per il software

Per gli investimenti nei beni immateriali ricompresi nell’allegato B della legge 11 dicembre 2016 n. 232, il credito d’imposta è pari al 15% del costo di acquisizione con un limite massimo pari a 700.000 euro. Nella prima versione dell’emendamento il limite era stato fissato a 500 mila euro: anche in questo caso sono quindi state accolte le istanze degli industriali.

Il credito d’imposta in questo caso può essere utilizzato, sempre solo in compensazione, in tre quote annuali (invece delle cinque dei beni materiali).

Come nella disciplina attuale sono agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing.

Questo incentivo è fruibile indipendentemente dall’acquisizione di un bene materiale, a differenza di quanto accade oggi.

La comunicazione al Ministero

Uno dei punti più controversi della prima versione dell’emendamento era la necessità di farsi “autorizzare” il credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate. Dopo la levata di scudi degli industriali, il Governo è tornato sui suoi passi. Nel nuovo testo dell’emendamento si prevede infatti solo l’obbligo di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico che servirà al Governo per valutare l’andamento della fruizione degli incentivi: un balzello in più rispetto alla disciplina attuale, ma si tratta appunto di una comunicazione e non di una richiesta di autorizzazione. Formalmente, comunque, l’ultimo comma stabilisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta spetta al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile saranno resi noti con un decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo credito d’imposta è inoltre esplicitamente cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione ovviamente che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il regime transitorio

Che cosa accade per i beni acquistati nel 2020, ma ordinati nel 2019, per i quali sarebbe ancora in vigore la vecchia disciplina di super e iperammortamento? Il testo dell’emendamento lo chiarisce ai commi 13, 14 e 15. La nuova disciplina infatti non si applicherà in tutti quei casi in cui il bene è stato ordinato nel 2019 con il pagamento dell’acconto del 20%, come previsto dall’attuale disciplina.

Nuovi bandi e agevolazioni per le imprese italiane

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato cinque Bandi per la valorizzazione di brevetti, marchi, disegni e per il trasferimento tecnologico delle attività di ricerca e sviluppo.

Le risorse finanziarie disponibili sono circa 50 milioni di euro.

“Lo sviluppo del nostro sistema produttivo passa anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale dei marchi e dei brevetti industriali – ha dichiarato il Ministro Stefano Patuanelli. Il pacchetto di misure previsto dal Decreto Crescita va, infatti, nella direzione di facilitare e promuovere la brevettabilità delle innovazioni. L’obiettivo è quello di fornire un quadro di strumenti finanziari e normativi in grado di dare, nei prossimi mesi, stabilità e certezza sia alle imprese che investono sul loro know how che alle università e agli enti di ricerca impegnati in progetti di ricerca e sviluppo da trasferire in campo industriale”.

Le micro, piccole e medie imprese potranno presentare la richiesta di accesso agli incentivi per l’acquisto di servizi, fino all’esaurimento delle risorse, a partire:

  • dal 30 gennaio 2020 per le domande relative al bando Brevetti+, a cui sono destinati 21,8 milioni di euro, gestiti da Invitalia;
  • dal 27 febbraio 2020 per le domande relative al bando Disegni+, a cui sono destinati 13 milioni di euro, gestiti da Unioncamere;
  • dal 30 marzo 2020 per le domande relative al bando Marchi+, a cui sono destinati 3,5 milioni di euro, gestiti da Unioncamere.

Le Università e gli enti pubblici di ricerca potranno, invece, presentare richiesta di accesso agli incentivi per finanziare progetti a partire:

  • dal 16 dicembre 2019 al 14 febbraio 2020 per progetti di potenziamento degli Uffici di trasferimento tecnologico (UTT), a cui sono destinati 7 milioni di euro, gestiti direttamente dalla Direzione Generale dell’UIBM del MiSE;
  • dal 13 gennaio 2020 al 27 febbraio 2020 per progetti Proof of Concept (PoC) destinati alla valorizzazione dei brevetti, a cui sono destinati 5,3 milioni di euro, gestiti da Invitalia.

Scarica il documento Relativo ai Brevetti MISE +2020

Per maggiori informazioni

Nuovi bandi per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale e il trasferimento tecnologico al sistema delle imprese della ricerca universitaria, scoprili qui

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Prolungata la possibilità di iscriversi al Bando Innovation Manager. Scopri i dettagli

Con decreto di ieri (27 Novembre) il Mise posticipa la scadenza al fine di consentire alle imprese e alle reti il completamento delle attività di predisposizione delle domande di agevolazione nell’ambito dell’intervento agevolativo istituito dall’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018 n. 145.

Il termine finale per la compilazione delle istanze di accesso alle agevolazioni indicato all’articolo 4, comma 7, lettera b), del decreto direttoriale 25 settembre 2019 è posticipato alle ore 12.00 del 6 dicembre 2019

Scadenza bando Innovation Manager:

Ecco cosa dice il decreto del Mise, conseguentemente alla proroga di cui al comma 1, il termine iniziale di invio delle domande di accesso alle agevolazioni è posticipato alle ore 10.00 del 12 dicembre 2019.

Le informazioni sulle modalità di invio delle istanze di cui al comma 2 sono fornite ai soggetti interessati nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito web del Ministero (www.mise.gov.it) con decorrenza successiva alla chiusura dei termini per la compilazione delle domande di agevolazione di cui al comma 1.

Le reti non dotate di soggettività giuridica ovvero i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche possono presentare al Ministero le richieste di accreditamento per l’accesso alla procedura informatica, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 4 del decreto direttoriale 25 settembre 2019, esclusivamente entro il termine del 29 novembre 2019.

Finanziamenti record per l’Italia 27 miliardi di euro, rispetto ai 22 miliardi del 2018. Milano fra gli hub più finanziati.

Il rapporto annuale dello Stato della Tecnologia Europea del fondo di venture capital londinese Atomico, fornisce interessanti spunti per analizzare le richieste di finanziamenti, investimenti e progressi delle aziende italiane che guardano verso il futuro sviluppando soluzioni e servizi Tech.

Il primo risultato che emerge dal rapporto elaborato sulla base delle risposte fornite da 5mila professionisti attivi nel mondo dell’innovazione (fra cui un migliaio di fondatori di startup), è inequivocabile: il settore tech Europeo rappresenta quest’anno una voce particolarmente brillante nell’economia mondiale in virtù di finanziamenti che potrebbero superare la cifra record di 27 miliardi di euro, rispetto ai 22 miliardi del 2018.

L’italia come si posiziona? 
In questo palcoscenico dove centinaia e centinai di aziende cercano di avanzare nel mondo del Tech,  l’Italia gioca finalmente un ruolo da protagonista.

Analizzando il rapporto, infatti, il nostro Paese haricevuto investimenti per oltre 450 milioni di euro nel corso del 2019, segnando una crescita del 23% rispetto all’anno precedente; la nostra città più importante in ambito tech, e cioè Milano, si è inoltre classificata tra i primi 20 hub europei per finanziamenti ricevuti, per un totale di 270 milioni di euro.

Seppure il settore sia in movimento il ritardo del nostro ecosistema rispetto a quello dei Paesi più vicini a noi geograficamente è ancora evidente: Germania, Francia e Svizzera, rispettivamente, hanno raccolto capitali in volumi 11, 9 e 3 volte superiori (i dati sono di Dealroom) e ci ricordano indirettamente le tante sfide che il movimento dell’innovazione tech italiano deve ancora affrontare e vincere. Quali? Siamo per esempio solo settimi in Europa per numero di programmatori (solo 315mila) e vantiamo un primato negativo di developer pro capite, tanto che il nostro è l’indice più basso in Europa e quello cresciuto meno anno su anno rispetto alle percentuali virtuose esibite da Regno Unito, Paesi Bassi e Francia.

Le difficoltà di chi avvia una startup tech in Europa

Si chiama “mental wellbeing”, benessere mentale. Ed è una preoccupazione purtroppo abbastanza diffusa fra gli startupper tecnologici europei: un quarto di loro ha infatti ammesso che l’avvio della nuova azienda ha avuto un importane effetto negativo sulla loro salute mentale, a causa della difficoltà nel trovare l’equilibrio tra lavoro e vita privata e di gestire da soli gli aspetti manageriali. Il 57% dei fondatori, in particolare, avrebbe gradito ricevere sostegno dal consiglio di amministrazione o dagli investitori mentre chi proviene da un contesto socioeconomico non particolarmente elevato ha dovuto affrontare seri ostacoli finanziari per diventare imprenditori.

Diversità, questa sconosciuta
Nel 2019, il 92% dei finanziamenti è andato a team formati da uomini, un numero simile al 2018 (dati Dealroom), e c’è al momento solo una donna a ricoprire il ruolo di Chief technology officer su un totale di 119 nelle aziende tecnologiche europee che hanno raccolto dai venture capital un finanziamento series A o B superiore ai 9 milioni di euro fra ottobre 2018 e settembre 2019 (Stack Overflow, Craft e Dealroom le fonti di questi parametri).

La sperequazione di genere è quindi evidente e rafforzata anche da diversi altri indicatori, come il risicato 7,5% di ingegneri informatici donne. (Fonte: Stack Overflow, Craft, Dealroom) o l’80% di addetti neri, africani e caraibici discriminati per motivi legati alla loro etnia. Vanno lette invece in accezione positiva le risposte relativamente agli impatti sociali e ambientali delle società tech: l’86% dei fondatori di queste aziende considera questo tema rilevante e oltre un dipendente su due pone grande attenzione alla responsabilità sociale delle imprese.

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Tante notizie e novità arrivano da Roma in merito all nuovo emendamento dedicato all’industria 4.0

Durante l’ultimo incontro dedicato a Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato alle imprese la sua revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0.

La prima notizia importante da sottolineare è che il nuovo emendamento prevede del super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.

Questa indicazione testuale con tutte le modifiche e novità è arrivata al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.

Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Come detto poco fa ci sarà uno stop al super e iperammortamento e verrà sostituito da un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni.

Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).

Il cambio rotta  permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali.

parlamento italiano

Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.

Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.

La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).

Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 ha invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.

Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.

Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6).

Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione.

Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.

Cosa dice il nuovo emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? Testo ufficiale.

1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.

6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.

7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.

10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

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Nuove risorse per le PMI, scopri di cosa si tratta.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 6 novembre in Gazzetta Ufficiale il decreto di programmazione 2019 dei bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.

Le risorse a disposizione delle PMI per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale sono:

• 21,8 milioni di euro per la misura brevetti+

• 13 milioni di euro per la misura disegni+

• 3,5 milioni di euro per la misura marchi+.

 

Gli avvisi di riapertura degli incentivi saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale entro 30 giorni e indicheranno modalità e tempi per presentare le domande.

Scarica il documento ufficiale al seguente link.

Se vuoi restare aggiornato in merito alla riapertura di questi importanti bandi allora ti invitiamo ad iscriverti alla nostra newsletter e di entrare in contatto con noi attraverso il form sottostante.

Anticipa la tua concorrenza e non farti scappare questa importante opportunità

 

Il nuovo testo del disegno di Bilancio non è ancora chiaro e ben definito ma dovrebbe approdare alla fine della settimana in Senato.

Iniziano a trapelare alcuni dettagli e ipotesi in merito alla sostituzione di superammortamento e iperammortamento con un nuovo credito d’imposta per l’innovazione 4.0. Una novità fortemente voluta dal Ministero dello Sviluppo Economico con l’intento di ampliare la platea delle imprese beneficiarie, nell’ambito di un complessivo rinnovo triennale degli incentivi per Industria 4.0 – Impresa 4.0.

Il nuovo strumento presenta una serie di vantaggi e svantaggi rispetto alle maggiorazioni degli ammortamenti; ad esempio la possibilità di fruirne anche in assenza di un utile di impresa, utilizzando il credito a riduzione dei debiti (per esempio i versamenti IVA). La durata, che potrebbe essere fissata in tre o cinque anni e quindi, in molto casi, essere più rapida rispetto al sistema dei maxi ammortamenti.

Tutte queste considerazioni, comporterebbero un cambiamento delle aliquote, ad oggi l’iperammortamento al 270% dovrebbe corrispondere un credito d’imposta del 40,8%.

Al superammortamento al 130% un credito d’imposta del 7,2%. Così non sembra essere e gli importi potrebbero essere parecchio diversi.

Al momento si parla di un credito d’imposta del 20% in luogo dell’ìiperammortamento e del 6-7% in luogo del superammortamento. Se nel secondo caso le differenze non sono pesanti, nel primo caso si tratterebbe di un clamoroso dimezzamento del vantaggio per le imprese. In pratica, come se venisse fatto un rinnovo dell’iperammortamento con aliquota al 180% invece che al 270%.

Gli industriali non restano a guardare

Chiaro è che il mondo degli industriali è contrario a questa nuova proposta, in quanto si vedrebbero ridurre

Intanto la maggior parte delle associazioni confindustriali è contraria già solo a un cambio dello strumento, dal momento che le aziende – dopo qualche difficoltà – hanno iniziato a familiarizzare con gli incentivi attuali, al punto che, in qualche caso, iperammortamento è diventato sinonimo di Industria 4.0.

Novità e positività per l’industria 4.0

Dopo un inizio critico arrivano anche delle buone notizie. Il discusso nuovo credito d’imposta per l’innovazione 4.0 prevederebbe una forte maggiorazione per gli investimenti “verdi”, cioè per tutti quegli investimenti in tecnologie 4.0 in grado di offrire un sensibile vantaggio in termini di impatto sull’ambiente.

Dalle voci di corridoio sembrerebbe che in questo caso il credito d’imposta sarebbe del 40%, di fatto pareggiando il valore dell’attuale iperammortamento.

Altra buona notizia è la conferma della Nuova Sabatini con un’iniezione di 265 milioni di euro. Resterebbe la maggiorazione dell’incentivo per i beni 4.0 e non si esclude l’introduzione, anche qui, di premio sugli investimenti in tecnologie nel segno della green e circular economy.

IBS Consulting può aiutarti a fare chiarezza nel mondo Industria 4.0

Se vuoi ricevere una consulenza, capire meglio i cambiamenti in atto in termini di Industria 4.0 e scoprire vantaggi legati alla finanza agevolata noi di IBS Consulting siamo a tua disposizione. Contattaci utilizzando il form sottostante e richiedi un appuntamento conoscitivo.

100MLN di Euro per la Trasformazione Digitale delle PMI

Cento milioni di euro nel prossimo triennio per assistere la trasformazione digitale delle PMI e traghettarle verso l’economia 4.0.

Ad annunciarlo oggi il Presidente di Unioncamere, Carlo Sangalli, durante l’assemblea dei Presidenti delle Camere di commercio a Treviso alla presenza, fra gli altri, del Ministro Stefano Patuanelli.

Con l’approvazione del nuovo Piano triennale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prosegue lo sforzo delle Camere di commercio italiane impegnate da tempo nel sostegno alla transizione delle imprese del nostro Paese all’economia 4.0.

“Nello scorso triennio ci siamo impegnati soprattutto a favore della digitalizzazione e del Piano Impresa 4.0”, ha sottolineato Sangalli. “Abbiamo coinvolto oltre 70mila imprese aiutandole in questo percorso di transizione.

Ora pensiamo di investire altri 100 milioni nei prossimi 3 anni in questo programma che si affianca alle linee di supporto alle imprese per l’internazionalizzazione, di sostegno ai territori per il turismo e di aiuto ai giovani nell’orientamento al lavoro.

Questo nuovo e rilevante impegno rafforza il ruolo delle Camere di Commercio e credo rappresenti un investimento con un’alta redditività per il sistema delle imprese”.

Come cambieranno i Pid?

Nei prossimi tre anni, i Pid avranno anche nuove e ulteriori mission.

Tra queste, il sostegno all’utilizzo delle tecnologie di Impresa 4.0 per favorire approcci orientati alla sostenibilità e all’innovazione e il supporto alla crescita delle competenze professionali.

I Punti impresa digitale aiuteranno le imprese nello sviluppo di nuovi o più efficienti sistemi organizzativi per ridurre il più possibile tutte le forme di spreco (di materiali, risorse energetiche, tempi di trasporto e produzione) e affiancheranno le Pmi nella progettazione e creazione di nuovi prodotti o servizi più sostenibili sotto il profilo dell’impatto ambientale.

Sul fronte delle competenze, attenzione speciale verrà dedicata al personale impiegato nelle PMI. I Pid, infatti, metteranno a disposizione servizi di assessment destinati ai lavoratori, ai manager e agli impiegati per “misurare” le capacità digitali. L’obiettivo è di realizzare percorsi mirati di riqualificazione (re-skilling) e di aggiornamento (up-skilling) delle risorse umane dell’azienda, potenziando le competenze digitali orientate all’economia “verde” nelle professioni.

Saranno inoltre favoriti i collegamenti delle imprese con gli Istituti tecnici superiori (Its) e con le Università (con particolare riferimento alle lauree STEM ad indirizzo scientifico-tecnologico).

La tua impresa vuole attuare una trasformazione in ambito 4.0?

Noi di IBS Consulting siamo pronti ad accettare la sfida e di aiutarti passo per passo durante il cammino di Trasformazione4.0. Entra in contatto con noi utilizzando il form sottostante e un nostro consulente avrà il piacere di rispondere a tutte le vostre domande.

Nuova Legge di Bilancio 2020, scopri i dettagli con IBS Consulting

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge relativo alla legge di Bilancio 2020 ora al vaglio della Commissione europea. La manovra finanziaria per il prossimo anno vale 30 miliardi di euro.

Confermata la proroga degli incentivi previsti dal Piano Impresa 4.0 con alcune novità che vanno in supporto a tutte le imprese che vedono nel Piano Impresa 4.0 un’importante risorsa, ecco di cosa si tratta:

  • iperammortamento rinnovo triennale con una supervalutazione del 170% degli investimenti in beni nuovi, strumentali, materiali e ad alto contenuto tecnologico, atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 e in maniera sostenibile ed ecocompatibile:
  • superammortamento triennale al 130% per l’acquisto di beni strumentali nuovi e al 140% per investimenti in beni strumentali immateriali;
  • proroga del credito di imposta per la Formazione 4.0;
  • rifinanziamento della Nuova Sabatini;
  • rifinanziamento del Fondo centrale per le PMI per il triennio, per sostenere l’accesso al credito delle PMI, incluse le startup innovative e le imprese che acquistano beni strumentali ai sensi  della “Nuova Sabatini”;
  • estensione al 2023 del credito di imposta per R&S con l’introduzione di una nuova media di riferimento ai fini del calcolo dell’agevolazione;
  • erogazione di un voucher alle PMI per consulenze finalizzate a processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Altri provvedimenti in materia di incentivi alle imprese:

  • Piano Green New Deal  Gli interventi saranno mirati a incentivare il rinnovo delle produzioni e degli impianti in uso, l’efficientamento e la riconversione dei processi produttivi e la transizione verso la Quarta rivoluzione industriale (digitalizzazione e intelligenza artificiale);
  • Proroga al 2020 per il credito di imposta SUD per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel Mezzogiorno.

La tua impresa non partecipa ancora al Piano Impresa 4.0?

Contattaci per scoprire come poter far parte di questo importante progetto mirato ad offrire soluzioni finanziare e agevolazioni per migliorare il proprio business e rendere la tua attività ancora più competitiva.

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