Tante notizie e novità arrivano da Roma in merito all nuovo emendamento dedicato all’industria 4.0
Durante l’ultimo incontro dedicato a Transizione 4.0 il Ministero dello Sviluppo Economico ha mostrato alle imprese la sua revisione degli incentivi per il piano Industria 4.0.
La prima notizia importante da sottolineare è che il nuovo emendamento prevede del super e iperammortamento in favore di un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Questa indicazione testuale con tutte le modifiche e novità è arrivata al Senato grazie a un emendamento firmato dai senatori Patty L’Abbate, Agostino Santillo e Gianmauro Dell’Olio, tutti del Movimento 5 Stelle, la formazione politica a cui appartiene il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli.
Come funziona il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Come detto poco fa ci sarà uno stop al super e iperammortamento e verrà sostituito da un nuovo Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali utilizzabile in compensazione in 5 anni.
Il Ministero ha accompagnato la nuova proposta con l’intenzione di rendere il piano di incentivi triennale. Poiché però non ci sono le risorse, il testo dell’emendamento parte con l’enunciazione dell’intenzione di “razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo”, ma poi dispone il rinnovo solo per un anno (comma 1).
Il cambio rotta permetterebbe l’aumento della platea dei potenziali beneficiari del 40% e una velocizzazione dei tempi di fruizione rispetto al sistema attuale che è legato alla durata dell’ammortamento dei beni strumentali.
Il comma 2 infatti sancisce che possono accedere al credito d’imposta “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.
Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è differenziato a seconda della tipologia di investimenti, che corrispondono agli attuali superammortamento, iperammortamento e maxiammortamento per i software.
Il superammortamento verrebbe sostituito (comma 4) da un credito d’imposta del 6% per l’acquisto di beni strumentali fino a un massimo di due milioni di euro.
La misura è leggermente meno vantaggiosa rispetto al superammortamento attuale che vale il 7,2% dell’investimento e ha un limite di utilizzo di 2,5 milioni. Si applica anche agli esercenti arti e professioni (comma 9).
Il credito d’imposta per l’acquisizione dei beni 4.0 ha invece due distinti scaglioni (comma 5):
• il 40% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro
• il 20% per i beni di valore compreso tra 2,5 e 10 milioni.
Rispetto all’iperammortamento attuale viene annullato il beneficio per gli investimenti che superano i 10 milioni di euro (oggi si arriva fino a 20 milioni). Le due aliquote sono inoltre leggermente inferiori al valore dell’incentivo attuale: il credito d’imposta al 40% sostituirebbe l’iperammortamento al 270% che vale il 40,8% dell’investimento, mentre l’aliquota al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni corrisponde all’attuale iperammortamento al 200% che offre a un vantaggio del 24% sul costo del bene.
Restano in piedi gli stessi paletti che ci sono già per l’iperammortamento, cioè la perdita del beneficio in caso di cessione del bene o di delocalizzazione (comma 8).
Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali – software, anche se acquisiti con abbonamenti a piattaforme in cloud comuting, è invece del 15% (comma 6).
Anche in questo caso viene introdotto un limite per gli investimenti agevolati, il cui massimo è pari a 500.000 euro. Attualmente questi investimenti sono coperti da un maxi ammortamento al 140% che vale il 9,6% del costo di acquisizione.
Da una parte quindi si introduce un limite di spesa, dall’altra si aumenta il beneficio. La fruizione di questo incentivo diventa inoltre indipendente rispetto all’acquisizione di un bene materiale, che oggi è un prerequisito indispensabile.
Cosa dice il nuovo emendamento sul credito d’imposta per investimenti in beni strumentali? Testo ufficiale.
1. Nell’ambito della revisione degli incentivi fiscali del Piano Nazionale “Impresa 4.0” finalizzata a razionalizzare e stabilizzare il quadro normativo di riferimento in relazione a un orizzonte temporale pluriennale, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ai soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, alle condizioni e nelle misure stabilite dal presente articolo in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.
2. Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse, le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La disciplina non si applica alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata alla condizione che l’impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
3. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ad eccezione: a) dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; b) dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, concernente la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento; c) dei fabbricati e delle costruzioni; d) dei beni di cui all’allegato n. 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208; e) dei beni gratuitamente devolvibili di cui all’articolo 104 del predetto testo unico delle imposte sui redditi delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
4. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo fiscale dei beni agevolabili determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del predetto testo unico delle imposte sui redditi, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo fiscale sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
5. Per gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento entro il limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 2,5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi e nella misura del 20 per cento sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro.
6. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica anche gli investimenti aventi ad oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella misura del 15 per cento del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d’imposta, pari a 500.000 euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Agli effetti del presente comma, si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloudcomputing, per la quota imputabile per competenza a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili.
7. Il credito d’imposta complessivamente spettante ai sensi dei commi precedenti in relazione a ciascuno dei periodi d’imposta agevolabili è utilizzabile, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in cinque quote annuali di pari importo e per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. L’effettiva fruizione del credito d’imposta è comunque subordinata, in ciascun periodo d’imposta, al previo invio di apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate e al successivo ricevimento, in esito a tale comunicazione, dell’autorizzazione all’utilizzo. Il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione e dell’autorizzazione all’utilizzo sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’autorizzazione all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non comporta alcun pregiudizio per le successive attività di controllo degli uffici dell’Amministrazione finanziaria sulle condizioni di spettanza del credito d’imposta e sulla corretta applicazione della relativa disciplina. Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
8. Se, entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo; il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
9. Il credito d’imposta previsto dal presente articolo si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, con esclusione di quelli previsti dai commi 5 e 6.
10. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del credito d’imposta, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili; a tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni della presente legge. In relazione agli investimenti previsti dai commi 5 e 6, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 150.000 euro, l’onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
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Confermata la proroga degli incentivi previsti dal Piano Impresa 4.0 con alcune novità che vanno in supporto a tutte le imprese che vedono nel Piano Impresa 4.0 un’importante risorsa, ecco di cosa si tratta:
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