IBS Consulting e Patent Box.

Se sei arrivato a questa news è perchè probabilmente avrai avuto modo di leggere la nostra guida mirata al Patent Box. Agevolazione fiscale molto importante e utile per tutte le aziende che ne possono richiedere l’accesso.

Se ancora non conosci o non hai scoperto i dettagli del Patent Box ti invitiamo a leggere sul nostro sito tutte le informazioni che abbiamo redatto per condividere con voi i dettagli base.

IBS Consulting infatti vuole fornire a tutte le aziende e PMI la possibilità di conoscere più da vicino questa agevolazione, ecco il nostro approccio:

  •  svolgimento di uno studio di fattibilità volto a comprendere il potenziale beneficio fruibile dall’azienda qualora accedesse al regime PATENT BOX e ad individuare i beni immateriali agevolabili;
  • sulla scorta degli esiti dello studio di fattibilità , si procederà con la predisposizione dell’istanza;
  • l’azienda potrà decidere se utilizzare le modalità pre Decreto Crescita o quelle dettate dal Decreto Crescita.

Anticipiamo in oltre che per il mese di Settembre organizzeremo un convegno mirato al Patent Box, per riservare la vostra partecipazione potete compilare il form di contatto sottostante.

Continuate a leggerci e seguirci per essere sempre aggiornati sul mondo della finanza agevolata, dell’industria 4.0 e altri servizi.

[contact-form-7 id=”208″ title=”Contatti”]

Capire e analizzare quali possono essere le attività di Ricerca e Sviluppo relative alla Patent Box

Ai sensi dell’articolo 1, comma 41, della legge di stabilità 2015 “Le disposizioni dei commi da 37 a 40 si applicano a condizione che i soggetti che esercitano l’opzione di cui al comma 37 svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni di cui al comma 39”.

Al riguardo, l’articolo 8 del decreto Patent Box con riferimento alle definizioni di attività di ricerca e sviluppo – finalizzate allo sviluppo, mantenimento e accrescimento del valore dei beni di cui all’articolo 6 – ne individua le attività.

In base al comma 1, punto (i), dell’articolo 8 del citato decreto sono classificabili nella “ricerca fondamentale”: “i lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove conoscenze, ove successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e design”.

Secondo il successivo punto (ii) sono classificabili nella “ricerca applicata” le attività di:

  • “ricerca pianificata per acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o apportare miglioramenti a prodotti, processi o servizi esistenti, in qualsiasi settore della scienza e della tecnica”;
  • “lo sviluppo sperimentale e competitivo, con ciò dovendosi intendere l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati”;
  • “le altre attività destinate alla definizione concettuale, concernente nuovi prodotti, processi o servizi, e i test, le prove e le sperimentazioni necessari ad ottenere le autorizzazioni per la immissione in commercio dei prodotti o l’utilizzo di processi e servizi”.

Sono inoltre classificabili nello “sviluppo sperimentale” le attività di: costruzione di prototipi e campioni, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, i test e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, e la realizzazione degli impianti e delle attrezzature a tal fine necessari”;

In base al punto (iii) sono classificabili nel “design” le attività di:

  • “ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi, ivi incluso l’aspetto esteriore di essi e di ciascuna loro parte”;
  • “le attività di sviluppo dei marchi”, intesa quale ideazione, progettazione ed elaborazione degli stessi.

Secondo il punto (iv) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo “l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright», ivi incluse anche le attività di elaborazione e adeguamento dello stesso.

In base al punto (v) rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “ricerche preventive, i test e le ricerche di mercato e gli altri studi e interventi anche finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, le consulenze propedeutiche alla brevettazione o registrazione (studi su brevettabilità – ricerca di anteriorità, o su registrabilità – ricerca di novità, freedom to operate), le due diligence, gli studi di fattibilità, gli studi ed interventi finalizzati all’adozione di sistemi che consentano l’individuazione di un prodotto autentico da uno contraffatto quali, ad esempio, sistemi di tracciabilità e rintracciabilità.

  • “il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo degli stessi a scadenza”.

Rientrano in tale attività, ad esempio, il deposito della domanda di privativa industriale presso un Ufficio nazionale, comunitario o organismo internazionale (es. DGLC-UIBM, EPO, EUIPO) comprese le eventuali relative estensioni (es. attraverso le procedure internazionali EPO o WIPO); le possibili conversioni tra domande (ad esempio: la domanda di brevetto per invenzione si può convertire in una domanda di brevetto per modello di utilità o viceversa).

Sono comprese nelle predette attività ogni istanza ad esse connesse, comprese le eventuali traduzioni.

Per “mantenimento in vita”, si intendono generalmente le attività amministrative necessarie affinché il titolo di proprietà industriale non incorra in decadenze. Tali attività consistono tipicamente, salvo eccezioni, nel pagamento di diritti di concessione annuali o pluriannuali all’Ufficio concedente (ad esempio: per i brevetti per invenzione industriale nazionali dal sesto al ventesimo anno è dovuto annualmente il pagamento di diritti), ovvero nella presentazione di una domanda di rinnovo (“rinnovazione”) del titolo all’ente concedente entro una determinata scadenza (ad esempio: per i marchi nazionali, la cui registrazione dura dieci anni, occorre presentare all’Ufficio concedente ogni dieci anni una domanda di rinnovazione per un eguale periodo).

Le suddette attività possono essere svolte direttamente dal titolare o da un mandatario (tipicamente un consulente in proprietà industriale o un avvocato);“la protezione di essi, anche in forma associata e in relazione alle attività di prevenzione della contraffazione e la gestione dei contenziosi e contratti relativi”.

Per attività di “protezione” si intendono: le azioni giudiziali, stragiudiziali ed amministrative in materia di proprietà industriale (ad esempio: l’azione giudiziale per contraffazione; per i marchi, l’azione per nullità davanti all’EUIPO; le misure di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali previste dal regolamento UE n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013; le diffide e costituzioni in mora; la predisposizione di accordi di segretezza; trascrizione o annotazione nei registri di pubblicità legale).

Per attività di “prevenzione della contraffazione” si intendono le attività di formazione ed informazione del personale interno all’azienda; le attività connesse al supporto e promozione delle politiche in materia di lotta alla contraffazione e proprietà industriale, siano esse svolte individualmente che attraverso associazioni aventi analoghe finalità; le attività di monitoraggio e controllo del mercato, anche on-line.

Secondo il punto (vi) del comma 1 dell’articolo 8 del decreto attuativo, rientrano nelle attività di ricerca e sviluppo le attività di: “presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e/o la rinomanza dei marchi, e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale, all’immagine dei prodotti o dei servizi, del design, o degli altri materiali proteggibili”.

Rientrano in tale ambito, ad esempio, le attività pubblicitarie e fieristiche.

La normativa parla molto chiaro e le casistiche prese in considerazione sono differenti, se vuoi aver la certezza che le tue azioni di Ricerca e Sviluppo possano ricadere all’interno delle agevolazioni per il Patent Box allora contattaci per una consulenza più dettagliata.

Compila il form di contatto sottostante per fissare il tuo primo appuntamento.

 

Patent Box e i beni immateriali, impariamo a conoscerli.

Come abbiamo detto fin dal nostro primo articolo legato al Patent Box, questo è applicabile esclusivamente ad agevolazioni legate ai beni immateriali. Per questo riteniamo importante capire e approfondire la questione in merito ai beni immateriali di proprietà delle aziende.

Come scritto nella circolare 11/e ecco la definizione di bene immateriale.

L’articolo 6, comma 1, del decreto Patent Box definisce ed elenca i beni immateriali che consentono alle imprese di accedere al regime opzionale di tassazione agevolata.

Si ricorda che il diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali indicati nel citato articolo 6 è condizione necessaria ma non sufficiente per la fruizione dell’agevolazione, in quanto occorrerà sempre verificare se agli stessi si può attribuire un valore dal quale derivano componenti positivi di reddito che concorrono alla formazione del reddito di impresa. La identificazione di tal valore va effettuata con le tecniche di seguito illustrate e può anche prescindere dalle modalità di rappresentazione in bilancio dei medesimi beni.

In relazione ai titoli di proprietà industriale indicati ai romanini (ii), (iii) e (iv) dell’articolo 8 del decreto Patent Box, essendo il nomen iuris del procedimento amministrativo di rilascio del titolo di proprietà industriale variabile in funzione delle diverse definizioni contenute nel diritto industriale dei Paesi concedenti la privativa, occorre fare riferimento alla tipologia sostanziale di privativa che, esemplificativamente, è stata indicata con riferimento all’ordinamento italiano (Codice della proprietà industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Resta fermo, infatti, che come previsto all’articolo 6, comma 2, del decreto Patent Box, per la definizione delle tipologie di beni immateriali e dei requisiti per la loro esistenza e protezione si fa riferimento alle norme nazionali, dell’Unione europea ed internazionali e a quelle contenute in regolamenti dell’Unione europea, trattati e convenzioni internazionali in materia di proprietà industriale e intellettuale applicabili nel relativo territorio di protezione.

Software protetto da copyright

Per software protetto da copyright si intendono i programmi per elaboratore in qualunque forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati di originalità e creatività tali da poter essere identificati come opere dell’ingegno.

La dichiarazione deve altresì contenere la descrizione del programma per elaboratore a cui può essere allegata copia del programma su supporto ottico non modificabile, conformemente alle previsioni dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 1994, n. 244 in materia di registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore.

Brevetti industriali siano essi concessi o in corso di concessione, ivi inclusi i brevetti per invenzione, ivi comprese le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione, i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori

Per brevetti industriali si intendono:

  • a) i brevetti per invenzione;
  • b) i brevetti per modello di utilità;
  • c) i brevetti per nuove varietà vegetali;
  • d) le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • e) il certificato complementare per prodotti medicinali;
  • f) il certificato complementare per prodotti fitosanitari.

I predetti titoli di proprietà industriale sono concessi dai competenti Uffici nazionali, comunitari o Organismi internazionali, variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

I. per i brevetti per invenzione:

  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),
  • l’Ufficio europeo dei brevetti,
  • II. per i brevetti per nuove varietà vegetali:
  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),
  • l’Ufficio comunitario delle varietà vegetali;
  • III. per i modelli di utilità, le topografie di prodotti a semiconduttori, i certificati complementari per prodotti medicinali ed i certificati complementari per prodotti fitosanitari:
  • l’Ufficio nazionale è la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM

Per brevetti “in corso di concessione”, si intendono le domande per il rilascio dei predetti titoli depositate pressi gli Uffici competenti.

La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta concessione del titolo di proprietà industriale, la prova è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche 28

dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione

Per marchi di impresa, ivi inclusi i marchi collettivi, siano essi registrati o in corso di registrazione, si intendono i marchi registrati dai competenti Uffici per la proprietà industriale, variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM),

l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO1),

l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO),

1 Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno l’Ufficio, già denominato “Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno” – UAMI, si chiama Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama marchio dell’Unione europea.

Per marchi “in corso di registrazione”, si intendono le domande di registrazione di marchio depositate presso gli Uffici competenti.

La prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dell’Ufficio competente. Nel caso di avvenuta registrazione la prova è costituita dal relativo attestato di primo deposito (in qualunque modo denominato) ovvero dall’ultimo attestato di rinnovo rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

4.1.4 Disegni e modelli, giuridicamente tutelabili

Per disegni e modelli “giuridicamente tutelabili”, si intendono:

  • a) le domande di registrazione di disegni e modelli;
  • b) i disegni e modelli registrati;
  • c) i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cui tutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
  • d) il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensi dell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

Le domande di registrazione sono depositate presso, ed i titoli di proprietà industriale sono rilasciati dai, competenti Uffici per la proprietà industriale variamente denominati. Esemplificativamente, oltre agli Uffici nazionali per la proprietà industriale dei diversi Stati a cui si rinvia, i riferimenti che potrebbero ricorrere con maggiore frequenza sono:

  • la Direzione Generale Lotta alla Contraffazione – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (DGLC-UIBM)
  • l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO2)

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento sul marchio comunitario è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Da tale giorno l’Ufficio, già denominato “Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno” – UAMI, si chiama Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e il marchio comunitario si chiama marchio dell’Unione europea.

Nei casi di cui alle lettere a) e b), la prova dell’avvenuto deposito della domanda è fornita mediante la produzione di una ricevuta (in qualunque modo denominata) rilasciata dall’Ufficio competente e la prova di avvenuta registrazione è costituita dal relativo attestato (in qualunque modo denominato) rilasciato dall’Ufficio competente. Devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui è possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti.

Negli altri casi, sub lettere c) e d), la prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la titolarità dei diritti esclusivi su di esso in capo al richiedente, a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto), e la sussistenza dei rispettivi requisiti di tutela sopra descritti in relazione al regolamento n. 6/2002 sui disegni e modelli comunitari ed alla legge sul diritto d’autore (legge n. 633 del 1941) e indichi inoltre: (i) per il disegno e modello comunitario non registrato, la data e l’evento in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità; e (ii) per il disegno industriale protetto dal diritto d’autore, il nome dell’autore e, se questi non è vivente, la data della morte. 31

Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili

Per informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali o scientifiche proteggibili come informazioni segrete, giuridicamente tutelabili si fa riferimento all’ambito di protezione delle informazioni aziendali riservate, come previsto dall’articolo 39 del TRIPs Agreement (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) ratificato dall’Italia con la legge 29 dicembre 1994, n. 747, che nell’ordinamento nazionale italiano attribuisce in capo al legittimo detentore un diritto di proprietà industriale, disciplinato agli articoli 98 e 99 del Codice della Proprietà Industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, “cpi”). In particolare, rientra in tale ambito di applicazione il know-how di cui all’articolo 1, lett. i) del Regolamento CE n. 772/2004, del 27 aprile 2004 (che, in relazione ai contratti di trasferimento di tecnologie, definisce il know-how come un “patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è: i) segreto, vale a dire non genericamente noto o accessibile; ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione di prodotti contrattuali; e iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da verificare se risponde ai criteri di segretezza e sostanzialità”).

Ai fini del regime opzionale si considerano pertanto “giuridicamente tutelabili”, le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni:

  • a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore. Si tratta di informazioni che, singolarmente o nella loro combinazione, siano tali da non poter essere assunte dall’operatore del settore, in tempi e a costi ragionevoli. In sostanza occorre che la loro acquisizione da parte del concorrente richieda sforzi o investimenti;
  • b) abbiano valore economico in quanto segrete. Non nel senso che possiedano un valore di mercato, ma nel senso che il loro utilizzo comporti, da parte di chi lo attua, un vantaggio concorrenziale che consenta di mantenere o aumentare la quota di mercato;
  • c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l’autorizzazione dell’immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche. Si ritiene comunemente necessario che il titolare delle informazioni renda edotti i propri dipendenti e i propri collaboratori della natura delle informazioni e della necessità di mantenere il segreto sia come condizione contrattuale sia come informazione comunque diretta a collaboratori e dipendenti.

La prova deve risultare da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, da trasmettere all’Agenzia delle entrate, che, nella consapevolezza delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del d.p.r. citato, attesti la legittima detenzione delle informazioni riservate in capo al richiedente, avendole lo stesso acquisite a titolo originario o derivativo (in questo secondo caso specificando il negozio da cui deriva l’acquisto) e la sussistenza dei requisiti di tutela sopra individuati e contenga i seguenti elementi:

  • 1) la descrizione delle informazioni o esperienze in modo sufficiente per la loro individuazione, e il riferimento alle eventuali relative fonti documentali interne ed esterne all’azienda utili a tale individuazione, [ad esempio: documenti in cui tali dati sono individuati contrattualmente quali informazioni e specifiche da qualificare come riservate anche nell’ambito di accordi di segretezza aziendale – accordi di non divulgazione – accordi o clausole di riservatezza accessori ad altri contratti, depositi fiduciari, circolari interne, protocolli, ordini di servizio, patti di non concorrenza – informazioni inserite in allegati tecnici in cui è effettuata la descrizione delle informazioni riservate,
    sono marcati come documenti riservati (con diciture quali “segreto”, “riservato” o “confidenziale”), in modo da essere individuabili dal soggetto che viene in possesso della documentazione contenente le informazioni riservate
    ];
  • 2) l’attestazione che tali informazioni o esperienze non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti (indicando la materia) ed agli operatori del settore (indicando il settore), con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale conclusione;
  • 3) l’attestazione che il possesso di tali informazioni o esperienze in regime di segreto presenta valore economico, con l’indicazione delle ragioni giustificative di tale affermazione;
  • 4) l’attestazione dell’adozione di misure concretamente idonee a garantire l’effettiva riservatezza delle informazioni, con la descrizione delle misure disecretazione adottate e la giustificazione della relativa adeguatezza in relazione alle circostanze [ad esempio: documenti o informazioni conservati in archivi chiusi o su supporti informatici per i quali è necessario l’uso di credenziali per l’accesso alle cartelle contenenti tali informazioni riservate. Per tali fini, assumerà rilievo in particolare la dimostrazione dell’esistenza di atti interni aziendali (regolamenti, disposizioni, atti o delibere di organi amministrativi e simili) da cui si evincano metodologie e procedure che indichino le modalità di conservazione e di trasferimento delle informazioni riservate e le responsabilità relative].

Ai fini del regime opzionale non saranno pertanto prese in considerazione dichiarazioni o clausole che rimandino genericamente alla riservatezza di tutte le informazioni contenute negli atti o nei contratti cui si fa riferimento o il generico richiamo all’obbligo di riservatezza che grava sui dipendenti ai sensi dell’articolo 2105 c.c., essendo necessario identificare con sufficiente precisione quali siano le informazioni su cui viene posto il vincolo della segretezza.

Beni esclusi dall’agevolazione

L’articolo 1, comma 148 della legge di stabilità 2016 ha modificato il comma 39 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 sostituendo l’espressione “opere dell’ingegno” con “software protetto da copyright”.

Tale definizione, già prevista dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto Patent Box, ha di fatto escluso dall’agevolazione le opere dell’ingegno quali le opere letterarie, le opere drammatiche, le opere scientifiche, le opere didattiche, i format radiotelevisivi, le opere fotografiche, le opere dell’arte cinematografica, le opere della scultura, le opere e le composizioni musicali, i disegni e le opere dell’architettura, i progetti di lavori di ingegneria, ecc.

Attraverso questo intervento, il legislatore ha confermato che il diritto d’autore – ad eccezione del software protetto da copyright – è escluso dall’agevolazione in commento.

Si ritiene che tale disposizione, nell’assumere una valenza interpretativa, possa applicarsi anche ai regimi avviati con decorrenza dall’esercizio 2015, cioè alle opzioni e istanze di ruling presentate entro il 31 dicembre 2015. In tal senso devono intendersi integrate le istruzioni della modulistica dichiarativa Unico 2016.

Sempre in tema di beni esclusi dall’agevolazione, si ritiene che in tale categoria siano annoverabili le liste di nominativi, quali ad esempio le liste fornitori e clienti, che contengono informazioni aggregate ed utilizzabili dalle imprese in chiave di direct marketing.

Resta aggiornato in merito il nostro approfondimento relativo al Patent Box, iscriviti alla newsletter con l’apposito modulo a fondo pagina
richiedi maggiori dettagli compilando il form di richiesta che segue

L’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione è individuato dal comma 1 dell’articolo 2 del decreto Patent Box che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 37 della legge di Stabilità 2015, ammette tra i beneficiari dell’agevolazione tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa senza alcuna altra specificazione o limitazione.

Si tratta quindi di un’importante e valida agevolazione che tutte le imprese posso cogliere. IBS Consulting vuole lavorare al tuo fianco per aiutarti ad accedere al Patent Box e permetterti di godere di agevolazioni fiscali fino del 50%.

Chi può agevolare del Patent Box?

Il Patent Box si applica quindi a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

L’agevolazione è fruibile anche dalle stabili organizzazioni – a cui sono attribuibili i beni immateriali indicati all’articolo 6 del decreto Patent Box – nel territorio dello Stato di soggetti residenti in Paesi con i quali sia in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione e con i quali lo scambio di informazioni sia effettivo.

L’articolo 3 del decreto Patent Box esclude dal beneficio le società assoggettate alle procedure di fallimento, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Con riguardo a quest’ultima, si ritiene che il beneficio possa però spettare qualora la procedura sia finalizzata alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica.

Chi non può avere accesso al Patent Box?

Non possono, invece, accedere al regime agevolativo quei soggetti, titolari di reddito d’impresa, che determinano il reddito con metodologie diverse da quella analitica (nuovo regime forfetario, tonnage tax, società agricole che esercitano l’opzione per determinare il reddito su base catastale, ecc.).

Per fruire dell’agevolazione, in osservanza al principio OCSE c.d. “nexus approach”, occorre che colui che esercita l’opzione abbia diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali e svolga attività di ricerca e sviluppo.

Ciò consente di collegare il godimento dell’agevolazione all’effettivo svolgimento di un’attività economica che si sostanzia nello sviluppo, manutenzione ed accrescimento del bene stesso.

In altri termini deve esserci un “nesso” tra le attività di ricerca e sviluppo, i beni immateriali ed il reddito agevolabile ad essi riferibile.

Vuoi sapere se la tua azienda può accedere al Patent Box?

IBS Consulting ti offre l’occasione di scoprire se la tua azienda ha le “carte in regola” per accedere all’agevolazione fiscale Patent Box. Per scoprirlo richiedi un appuntamento con un nostro consulente che sarà rispondere a tutte le tue domande. Compila il form sottostante.

[contact-form-7 id=”208″ title=”Contatti”]

Patent Box, scopriamo insieme cosa serve e cosa comprende, passo per passo vi parleremo di questo importante strumento.

L’art. 1, dal comma 37 al comma 45, della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime opzionale, detto “Patent box” per la tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzazione di alcune tipologie di beni immateriali, quali know-how, marchi e brevetti.

Questo regime agevolato, che ha principalmente l’obiettivo di favorire l’investimento delle imprese in attività di ricerca e sviluppo, è stato poi oggetto di modifiche sia ad opera del D.L. n. 3/2015 che della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015), mentre le disposizioni attuative della disciplina sono state emanate con decreto ministeriale del Ministro dello Sviluppo Economico in data 30 luglio 2015.

Cos’è il Patent Box?

Il patent box è un’agevolazione che consiste nella parziale esenzione (50%) dei redditi che derivano dall’utilizzo di alcuni beni immateriali con l’obiettivo di favorire un maggior numero di investimenti nelle attività di ricerca e di sviluppo, di incentivare il rientro in Italia dei beni immateriali che al momento risultano collocati all’estero, nonché il mantenimento di quelli che si trovano già in Italia per evitare una loro ricollocazione all’estero.

Cosa Comprende il Patent Box?

Uno strumento molto utile che aiuterà le aziende a salvaguardare i propri investimenti in termini di beni immateriali come:

  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali;
  • know how;
  • disegni e modelli, giuridicamente tutelabili;
  • processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili;
  • utilizzo congiunto di due o più dei suddetti beni immateriali, collegati tra loro da un vincolo di complementarietà ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi.

Chi può richiedere il Patent Box?

Possono richiederlo tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla forma giuridica. Quindi anche imprenditori individuali, società di capitali (come S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.), società di persone (S.n.c., S.a.s), società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati che esercitano attività commercial, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

Tutti questi soggetti devono però svolgere attività di ricerca e sviluppo finalizzati alla produzione di determinati beni immateriali, sia internamente o mediante contratti  stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa (possono essere incluse anche università o enti di ricerca e organismi equiparati)

Come richiedere il Patent Box?

Trattandosi si un regime fiscale opzionale è l’azienda che deve attivare una procedura specifica per ottenere l’agevolazione.

Per poter accedere al regime di tassazione agevolata, i soggetti che possono richiedere i Patent Box, devono esercitare un’opzione da comunicare all’agenzia delle Entrate con modalità telematiche.

Noi di IBS Consulting ovviamente siamo al vostro fianco per permettevi di accedere a questa importante agevolazione fiscale. Per scoprire come possiamo aiutarvi vi invitiamo a contattarci per fissare un appuntamento e prendere in esame la vostra aziende e i vostri beni immateriali.

Una volta confermata la vostra possibilità di richiesta procederemo ad inviare tutta la documentazione necessaria. Contattaci, saremo felici di potervi aiutare ad acceder a questo importante agevolazione fiscale.

[contact-form-7 id=”208″ title=”Contatti”]

Unione Europea e le risorse del Piano di Investimenti per l’Europa

Cassa Depositi e Prestiti ha sottoscritto con il Fondo Europeo per gli Investimenti un accordo finalizzato a potenziare notevolmente la capacità operativa del Fondo di Garanzia per le PMI a supporto del tessuto produttivo italiano.

Grazie all’intesa, CDP concederà in favore del Fondo 3 miliardi di euro di contro-garanzie su un portafoglio del valore complessivo di 3,75 miliardi.

Le risorse finanziarie che CDP veicolerà permetteranno di erogare fino a 5,8 miliardi di finanziamenti in favore di 65 mila piccole e medie imprese operanti in quasi tutti i settori merceologici, e attiveranno nuovi investimenti per un totale stimato in circa €8 miliardi.

Si tratta della seconda operazione realizzata da CDP in favore del Fondo PMI attraverso il Programma COSME e, insieme alla precedente, rappresenta l’intervento d’importo più rilevante realizzato in un singolo Paese europeo.

Infatti, grazie alla prima operazione attivata da CDP nel 2017, oltre 47 mila PMI italiane hanno ricevuto, in poco più di 18 mesi, nuovi finanziamenti per circa €4,1 miliardi, che hanno attivato investimenti per un ammontare stimato di circa €5,7 miliardi.

Per accedere ai finanziamenti – importo massimo €150 mila e durata non inferiore ai 12 mesi – le imprese interessate potranno rivolgersi direttamente alla propria banca o al proprio Confidi. L’esito della domanda sarà comunicato nell’arco di 7 giorni lavorativi. Tutte le informazioni sono disponibili alla seguente pagina web: www.fondidigaranzia.it .

Scopriamo insieme gli attori di questo importante accordo.

Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI)

Il FEI è un’istituzione finanziaria parte del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti (BEI). La sua missione principale è quella di supportare le micro, piccole e medie imprese (PMI) europee, sostenendo le loro possibilità di accesso al credito. Il FEI definisce e sviluppa strumenti di equity, garanzie e microcredito che si adattano alle esigenze di questa categoria di imprese. In questo ruolo, il FEI persegue gli obiettivi dell’UE a supporto dell’innovazione, di ricerca e sviluppo, dell’imprenditoria, della crescita e dell’impiego.

Piano di Investimenti per l’Europa

Il Piano di Investimenti per l’Europa, noto come “Piano Juncker”, è uno dei più importanti strumenti europei per incentivare nuovi investimenti e creare occupazione e crescita, rimuovendo gli ostacoli agli investimenti, fornendo visibilità e assistenza tecnica ai progetti e assicurando un uso più efficiente delle risorse finanziarie esistenti e future. Con la garanzia dell’EFSI, la BEI e il FEI sono in grado di assumere una maggiore quota di rischio, incoraggiando gli investitori privati a partecipare ai progetti. Il Parlamento Europeo e gli Stati Membri hanno convenuto a dicembre 2017 di estendere la durata dell’EFSI e aumentare la sua dotazione finanziaria. Ad oggi, il Piano Juncker ha attivato investimenti per oltre €424 miliardi in Europa, di cui €66.6 miliardi soltanto in Italia, sostenendo così oltre 967.000 PMI.

Cassa depositi e prestiti (CDP)

CDP è l’Istituto Nazionale di Promozione che sostiene l’economia italiana dal 1850. Finanzia gli investimenti pubblici e lo sviluppo delle infrastrutture del Paese, supporta le imprese italiane, favorendone la competitività, l’innovazione e la crescita e promuovendo l’export e l’internazionalizzazione. Sostiene la cooperazione internazionale ed è catalizzatore delle risorse del Piano Juncker nel Paese. Contribuisce allo sviluppo del mercato immobiliare italiano come principale operatore del social and affordable housing. Per maggiori informazioni, consultare www.cdp.it.

Fondo di garanzia per le PMI (Fondo PMI)

Il Fondo PMI, gestito da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, è il più importante strumento agevolativo nazionale a supporto delle imprese, ed è finalizzato a favorire l’accesso al credito delle PMI attraverso la concessione di garanzie in forma diretta o per il tramite dei Confidi. La garanzia può coprire fino all’80% dell’importo finanziato e consente a banche e Confidi di applicare alle PMI beneficiarie condizioni di vantaggio (ad esempio, in termini di ammontare finanziato, minori garanzie richieste, riduzione dei costi del credito).

Operativo dal 2000, il Fondo PMI ha progressivamente incrementato la propria attività, con un’importante accelerazione negli ultimi anni. Nel solo 2018 sono state accolte circa 130 mila operazioni a fronte delle quali oltre 83 mila imprese hanno potuto beneficiare di garanzie “a prima richiesta” su finanziamenti per € 19,3 miliardi. Al 30 giugno 2019, dall’avvio della sua operatività, sono state accolte oltre 939 mila operazioni a fronte delle quali sono state garantite circa 380 mila imprese, per un totale di garanzie rilasciate pari a € 90,8 miliardi.

Se vuoi richiedere un incontro e avere maggiori informazioni in merito a questa importante opportunità puoi contattarci compilando il form sottostante. Saremo felici di rispondere a tutte le vostre risposte e permettervi di scoprire nuovi strumenti di Finanza Agevolata

La tua azienda vuole puntare al mercato estero? Sei alla ricerca di finanziamenti che possano aiutarti ad essere competitivo con le aziende europee?

IBS Consulting ti informa che sono da poco attive nuove linee di finanziamento per l’internazionalizzazione aziendale.

Grazie a SIMEST, la società del Gruppo Cassa depositi e prestiti, specializzata nel sostegno alle imprese italiane, in particolare le PMI, che vogliono crescere nel mercato globale sono state disposte nuovi bandi di accesso al credito per sviluppare progetti dal valore internazionale.

Due i campi d’azioni che possono agevolare di un finanziamento agevolato per l’attuazione del progetto.

Il primo è relativo agli e-commerce; un mercato ancora troppo piccolo che deve essere valorizzato sia nel lato B2B che B2C.

E-COMMERCE
  • Fino a 300.000 € in 4 anni di cui 1 di preammortamento per la creazione e sviluppo di piattaforme informatiche e-commerce e market place;
  • Durata progetto 12 mesi;
  • scarica la circolare del MiSe
TEMPORARY EXPORT MANAGER
  • Fino a 150.00 € in 4 anni di cui 2 di preammortamento per le spese relative alle prestazione di un Temporary export manager;
  • Durata progetto 24 mesi;
  • scarica la circolare del Mise.
In entrambi i casi il tasso è pari al 10% del tasso di riferimento UE. A luglio il tasso del finanziamento è lo 0,089%
Se vuoi ricevere maggiori dettagli e informazioni in merito a queste due importanti linee di finanziamento agevolato e vuoi costruire una strategia internazionale vincete che possa valorizzare i tuoi prodotti, i tuoi servizi allora entra in contatto con noi.
Compila il form sottostante per fissare un incontro con un nostro consulente.

Lo scorso 15 Luglio, Regione Lombardia ha comunicato la dotazione finanziaria di 1 milione di euro a sostegno delle start up del settore moda e design.

Tutte le aziende che hanno effettuato investimenti in impianti, macchinari e attrezzature per consolidare la propria attività potranno avere accesso al piano Fashion Tech.

La misura riguarda anche le spese per l’acquisizione di servizi finalizzati alla loro promozione, alla digitalizzazione e all’incubazione e accelerazione.

Sono questi gli aspetti principali del bando “New Fashion & Design“, i cui criteri sono stati approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’ assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni.

“Regione Lombardia – dice l’assessore Magoni – crede molto in due settori, la moda e il design, trainanti per l’economia nazionale e lo fa con una misura che intende valorizzare le piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale del comparto.

La Lombardia, grazie ai suoi territori e alla dinamicità dell’economia locale, rappresenta un vero e proprio ‘hub del design’

Se la tua azienda vuole ricevere maggiori dettagli in merito si può affidare all’esperienza e alla consulenza offerta da IBS Consulting. Contattaci utilizzando il form che segue e saremo felici di fissare un appuntamento con voi per rispondere a tutte le vostre domande.

[contact-form-7 id=”208″ title=”Contatti”]

 

IBS Consulting vuole aggiornare tutti i propri clienti e frequentatori del sito web che il Ministero dello Sviluppo Economico ha deliberato l’erogazione dei finanziamenti in merito a progetti di ricerca e sviluppo di cui avevamo parlato in questo articolo.

Proprio con un decreto del Ministero dello Sviluppo economico saranno stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione e l’erogazione dei finanziamenti a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse. In attesa del provvedimento, ecco cosa stabilisce la legge n. 58-2019 di conversione del decreto Crescita.

Chi può richiedere le agevolazioni?

Le agevolazioni sono rivolte alle imprese e ai centri di ricerca che:

  • sono iscritte nel Registro delle imprese;
  • operano in via prevalente nel settore manifatturiero o in quello dei servizi diretti alle imprese manifatturiere;
  • hanno approvato e depositato almeno due bilanci;
  • non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente.I

I beneficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro, previa indicazione del soggetto capofila.

In caso di progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.

Per essere ammessi alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono:

  • essere realizzati nell’ambito di una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale;
  • prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a 500 mila euro e non superiori ai 2 milioni ed avere una durata compresa tra 12 e 36 mesi;
  • prevedere attività di ricerca e sviluppo, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (KETs)

Tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies dovranno essere riconducibili a:

  • innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale (innovazioni eco-compatibili);
  • progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
  • sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
  • strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali recuperati e sistemi di selezione del materiale multileggero, al fine di aumentare le quote di recupero e di riciclo di materiali piccoli e leggeri.

Risorse e caratteristiche delle agevolazioni proposte dal MISE

  • Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento agevolato entro il 50% dei costi ammissibili, e sotto forma di contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese ammissibili.

Le risorse complessivamente a disposizione ammontano a 140 milioni di euro, di cui 40 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e i restanti 100 milioni per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese gli investimenti in ricerca (FRI).

Sei interessato a ricevere maggiori dettagli sul Decreto Crescita e ai Bandi e Contributi disponibili?

Ti basterà compilare il form di contatto che trovi qui sotto per organizzare e fissare un incontro con un nostro consulente che si prederà in carico le tue richieste per offrire risposte rapide e professionali ad ogni tuo dubbio o domanda.

 

Regione Lombardia mette a disposizione per le Piccole Medie Imprese e a tutti gli Artigiani un nuovo Bando

Si tratta di Bando Faber che con i suoi 7 milioni di euro di contributo offre alle micro e piccole imprese del settore manifatturiero, edile e artigianale una forte spinta di rilancio e innovazione dei processi produttivi interni.

Bando Faber: 7 milioni di euro per le micro e piccole imprese, agevolazioni per le PMI Lombarde.

Una nuova opportunità per migliorare e innovare i processi produttivi delle piccole e medie imprese manifatturiere, edili e artigiane. Apre  mercoledì 10 luglio il nuovo sportello del ‘Bando FABER

7.250.000  euro (piu’ altri 2 milioni per la lista d’attesa delle richieste) finalizzati all’ottimizzazione e all’innovazione dei processi produttivi. Lo scopo di questo nuovo strumento di finanziamento alle imprese è quello di migliorare la competitività e permettere a tutte le imprese lombarde di accedere ad uno strumento di finanza agevolata.

Come le PMI e gli Artigiani possono accedere?

Come espresso da un comunicato di Regione Lombardia l’assegnazione del contributo avviene sulla base di una procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di invio telematico della richiesta. Chiaramente ogni singola impresa può presentare una sola domanda.

Possono partecipare micro e piccole imprese manifatturiere, edili e artigiane che hanno almeno una sede operativa o un’unità locale in Lombardia, attive da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda.

Cosa mi permette di finanziare il Bando Faber?

Con la misura si finanziano interventi relativi all’acquisto e installazione, ivi compreso montaggio e trasporto, per esempio di macchinari e impianti di produzione e attrezzature nuovi, macchine operatrici, hardware e software e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali, opere murarie connesse all’installazione dei beni materiali.

Nello specifico ecco cosa è possibile finanziare attraverso i progetti ammissibili che devono riguardare investimenti produttivi finalizzati a:

  • Ripristinare le condizioni ottimali di produzione;
  • Massimizzare l’efficienza nell’utilizzo di fattori produttivi, quali l’energia e l’acqua
  • Ottimizzare la produzione e gestione dei rifiuti favorendo la chiusura del ciclo dei materiali.

Importo agevolazione: e’ confermato il contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese considerate ammissibili, nel limite massimo di 30.000,00 euro, l’investimento minimo e’ fissato in 15.000  euro.

Domanda, tempi e procedura di presentazione

La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bando online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle 12 del 10 luglio 2019 fino alle 17 del 12 agosto  2019, salvo chiusura anticipata dello sportello per esaurimento della dotazione finanziaria.

Fissa un appuntamento con IBS Consulting

Se hai dubbi, incertezze o semplicemente vuoi effettuare una valutazione per capire se il tuo progetto di innovazione dei processi produttivi è conforme alle regole del Bando Faber, contattaci. Un nostro consulente sarà in grado di darvi le giuste risposte e vi seguirà nel flusso di registrazione e presentazione del bando stesso.

[contact-form-7 id=”208″ title=”Contatti”]