RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA
La rivalutazione dei beni d’impresa a cura di IBS Condsulting: in cosa consiste.
Lo strumento è volto a condurre una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni supportata da una perizia di stima che attesti la congruità del valore della rivalutazione dei beni coniugando i limiti indicati dall’art.11 della Legge n. 342/2000 con il documento interpretativo n. 5 emesso dall’ OIC.
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
previste dalla
normativa.
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L’art. 110 del D.L.104/2020 offre la possibilità ai contribuenti che producono reddito d’impresa di rivalutare nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 i beni aziendali, senza vincolo di categorie omogenee, che figurano nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
La rivalutazione può riguardare:
- beni materiali (con esclusione dei beni immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa)
- beni immateriali;
- partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione può avere un’efficacia esclusivamente civilista o sia civilistica che fiscale: nel secondo caso il riconoscimento fiscale avviene a seguito del versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali pari del 3 per cento dei maggiori valori, sia con riferimento ai beni ammortizzabili sia non ammortizzabili. Il pagamento può essere effettuato in un massimo di tre rate di pari importo da effettuarsi entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.
Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.
La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso risultanti dall’attivo dello Stato Patrimoniale; i beni in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercito il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019.