Transizione 5.0
Scopri come IBS Consulting & ACF può affiancarti per ottenere le agevolazioni previste dal Piano Transizione 5.0.
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Presentato l’emendamento che potrebbe modificare la norma
Di seguito alcune delle proposte:
- Modifiche retroattive: si applicano quindi anche alle pratiche già avviate o concluse;
- Due soli scaglioni e aliquote fino al 60%;
- Maggiorazioni al fotovoltaico;
- Cumulabilità ZES: capovolta l’iniziale impostazione.
Il piano Transizione 5.0 mira a digitalizzare ed efficientare i cicli produttivi, riducendone i consumi energetici e promuovendo la formazione del personale.
Soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi negli anni 2024 e 2025.
Alcune limitazioni su:
- settori direttamente connessi all’utilizzo dei combustibili fossili
- attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico
- attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi
- Acquisto di beni materiali e immateriali 4.0, funzionali all’efficientamento di un processo o di un sito produttivo.
- Impianti di produzione energia da fonte rinnovabile, escluso la biomassa.
Il piano transizione 5.0 prevede nove aliquote, fino al 45% di contributo a fondo perduto, in base alla classe di efficienza ottenuta e al costo totale dell’investimento. Le aliquote non saranno parametrate solo all’ammontare dell’investimento, come accade per il 4.0, ma anche “al livello di efficienza” che consentiranno di raggiungere, cioè al risparmio energetico. Per quanto riguarda l’impianto fotovoltaico, è necessario che i pannelli siano di produzione Europea e siano di tipo A, B, C con un’efficienza minima del 21,5%.
Per i pannelli di classe B con efficienza del 23,5% è previsto il calcolo del credito d’imposta su un costo del 120% di quanto sostenuto, mentre per i pannelli di classe C la base di calcolo è del 140% della spesa, arrivando a un recupero del 63% dei costi in caso di efficientamento energetico massimo.
- beni materiali nuovi in logica 4.0 (Allegato A);
- beni immateriali strumentali (Allegato B) connessi a investimenti in beni materiali in ottica 4.0;
- progetti formativi su tematiche Transizione 4.0.
- sistemi produzione energia da fonti rinnovabili, escluse le biomasse, compresi:
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica
- gli impianti per la produzione di energia termica, utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentati tramite energia elettrica rinnovabile autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile
- i servizi ausiliari di impianto
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta
Il sistema di agevolazioni è previsto per il biennio 2024-2025. Incentivabili le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024.
Le risorse disponibili per il piano Transizione 5.0 provengono dal programma RePowerEU e ammontano a 6,3 miliardi di € così suddivisi:
- 3.780 milioni per investimenti finalizzati all’efficientamento energetico
- 1.890 milioni per agevolare autoconsumo e autoproduzione
- 630 milioni per la formazione
Il decreto attuativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficialen.183 del 06/08/2024.
La procedura di prenotazione del credito, sul portale GSE, è attiva dalle ore 12.00 del 07/08/2024 fino ad esaurimento fondi.
La procedura per la richiesta del credito d’imposta prevede 3 fasi:
- Comunicazione preventiva (con Certificazione ex ante allegata)
- Comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini (con allegate fatture)
- Comunicazione di completamento (con Certificazione ex post allegata)
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che non utilizzino fondi europei e a condizione che tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni nuovi strumentali 4.0 e con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.