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Credito d’imposta spese sanificazione e acquisto DPI: domande dal 4 ottobre

Con l’articolo 32 D.L. 73/2021, allo scopo di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione del Covid-19,è stato introdotto un credito d’imposta adeguato alle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta corrisponde al 30 per cento delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.  Può essere richiesto da tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti commerciali, gli enti del terzo settore, gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale (a patto che possiedano il codice identificativo di cui all’articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019.)

In ogni caso, il credito d’imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Lo scorso anno il credito d’imposta era previsto al 60 per cento, percentuale poi ridotta al 15,6423 per cento, ottenuta dal rapporto tra fondi disponibili (euro 200.000.000) ed ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti (euro 1.278.578.142); la misura era stata aumentata al 28,297 per cento dall’articolo 31, comma 4-ter, D.L. 104/2020, dopo la conversione in L. 126/2020. 

Le modalità di accesso al beneficio ricalcano quelle previste per il credito d’imposta introdotto dall’articolo 125 D.L. 34/2020, riferito alle spese per sanificazione e acquisto DPI sostenute nel 2020.

Per le spese sostenute durante l’anno corrente, occorre trasmettere all’Agenzia delle entrate, da parte del contribuente o di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3 D.P.R. 332/1998, l’apposita comunicazione telematica dal 4 ottobre al 4 novembre 2021.Nello stesso periodo è possibile inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa.

Inoltre, nel corso della finestra temporale dedicata all’invio delle domande è possibile presentare la rinuncia integrale al credito precedentemente comunicato.

Sono ammissibili al credito d’imposta le spese sostenute per: la santificazione degli ambienti lavorativi e degli strumenti utilizzati nell’attività, la somministrazione di tamponi ai lavoratori, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (guanti mascherine, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari…), l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, l’acquisto di dispositivi come scanner, termometri, tappeti e vaschette igienizzanti, l’acquisto di dispositivi per il distanziamento come barriere e pannelli protettivi.Ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021; percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo della spesa e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti.

Il credito d’imposta può essere utilizzato dai beneficiari fino all’importo massimo fruibile:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento citato in precedenza.

La presentazione del modello F24 è da effettuarsi esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate. In caso contrario l’operazione di versamento verrà rifiutata. Il relativo modello F24 verrà scartato qualora l’importo del credito utilizzato in compensazione dovesse risultare superiore all’ammontare massimo spettante, anche tenendo conto di precedenti fruizioni. Non trovano applicazione, invece, i limiti di cui all’articolo 34 L. 388/2000 – limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale – e all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 – limite annuale di utilizzo dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU del Modello Redditi.

Si è ancora in attesa di idonea specifica relativamente alle istruzioni per la compilazione del modello F24.

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Scheda per la RACCOLTA delle IDEE PROGETTUALI

Note di corretta compilazione:

Le informazioni di seguito richieste devono essere esposte per ogni singolo progetto. Nel caso di più progetti si prega di duplicare le “Schede di Progetto”.

Si precisa che il PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) ha come orizzonte temporale il periodo 2021-2026. Il progetto inseriti nelle schede dovranno dunque rientrare nel periodo di validità del PIANO.

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