L’articolo 8 D.L. 73/2021(c.d. Decreto Sostegni-bis) è finalizzato a rendere operativo il credito d’imposta introdotto dall’articolo 48-bis D.L. 34/2020(c.d. Decreto Rilancio), convertito con modifiche dalla L. 77/2020, per contenere gli effetti negativi della pandemia da Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori tessile, moda e accessori.
La misura agevolativa, intesa originariamente per il solo periodo d’imposta in corso al 10.03.2020, data di entrata in vigore delle disposizioni date dallo stato di emergenza dettate dal D.P.C.M. 09.03.2020, a sostegno dei settori gravemente colpiti quanto a produzione, caratterizzata da stagionalità e obsolescenza, risultata invenduta, è rimasta ad oggi non operativa a causa della mancata pubblicazione del decreto interministeriale attuativo.
L’intervento normativo modifica l’originaria disciplina del credito d’imposta in esame secondo le seguenti linee d’azione:
- proroga al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021;
- potenziamento delle risorse finanziarie, che costituiscono limite di spesa, per il periodo d’imposta 2020 dagli originari 45 milioni di euro a 95 milioni di euro, a valere sull’annualità 2021;
- stanziamento di 150 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l’applicazione della misura al periodo d’imposta 2021, a valere sull’annualità 2022;
- introduzione di una comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate per la fruizione del credito;
- calendarizzazione dei termini di pubblicazione rispettivamente del decreto Mise, destinato a definire i settori economici dei beneficiari (termine di 20 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis) e del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che definisca modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione (termine di 30 giorni dal 26.05.2021, data di entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis).