Il 23 maggio 2018 il Ministero per lo Sviluppo Economico ha pubblicato una Circolare che contiene alcuni importanti chiarimenti sull’iperammortamento, l’agevolazione fiscale dedicata agli investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese all’interno del Piano Industria 4.0. In particolare, la misura dell’iperammortamento prevede la possibilità di supervalutare del 250% gli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie acquistati o in leasing.
La nuova Circolare ministeriale sull’iperammortamento segue l’importante novità già introdotta dal Ministro Calenda con la ridefinizione del Piano Industria 4.0 in Piano Impresa 4.0 che aveva esplicitato la destinazione delle agevolazioni e dei finanziamenti in tema 4.0 oltre il comparto produttivo industriale. Sulla norma, inizialmente pensata per il comparto manifatturiero, erano infatti sorti alcuni problemi applicativi e dubbi interpretativi soprattutto per le imprese che non facevano parte del comparto produttivo.
La Circolare contribuisce a fare ulteriore chiarezza sulla destinazione della norma, fornisce inoltre importanti spiegazioni soprattutto sui requisiti di interconnessione e integrazione; eccone alcune.
Estensione dell’ambito temporale di applicabilità della norma
La Circolare del 23 maggio 2018 inizia richiamando l’estensione temporale e ricorda che il termine per godere dell’iperammortamento è stato prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, con la possibilità di ulteriore estensione al 31 dicembre 2019, nel caso in cui entro la data del 31 dicembre l’impresa abbia avviato l’investimento e abbia effettuato il pagamento di almeno il 20% del costo dei beni.
Chiarimenti in materia di interconnessione e integrazione automatizzata
Dopo aver ribadito l’estensione temporale, la Circolare fornisce poi importanti specifiche circa i requisiti di interconnessione e integrazione.
Il Ministero ribadisce inizialmente che il requisito è richiesto per ogni tipo di bene, materiale o immateriale, e che esso dovrà durare anche nei periodi di imposta successivi a quello in cui il bene viene interconnesso. Inoltre il documento definisce un concetto più stringente di interconnessione, richiedendo di fatto la possibilità di uno scambio dati bidirezionale.
Ancora, la comunicazione del Mise aggiunge alcune specifiche sull’altro requisito, l’integrazione: in particolare chiarisce che esso non è limitato ai casi portati in precedenza, e sottolinea che quelli espressi non sono gli unici esempi di integrazione automatizzata con il sistema logistico. Attraverso le specifiche, quindi, il requisito di integrazione diviene, insieme a quello di interconnessione, un fattore decisivo per la digitalizzazione del processo produttivo.
Chiarimenti ai fini dell’iperammortamento di impianti tecnici di servizio
La Circolare del Ministero dello sviluppo Economico introduce poi anche un’importante specifica sull’ammissibilità all’iperammortamento degli impianti tecnici di servizio dell’edificio e non al processo, chiarendo che tali impianti non possono essere agevolati, a meno che non siano coniugati, in certi processi produttivi, come impianti di produzione in senso proprio.
La Circolare è dunque un importante ulteriore tassello nel chiarimento dei destinatari della misura dell’iperammortamento nell’ambito della digitalizzazione dei processi produttivi.
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