A brevissimo sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo decreto ministeriale attuativo del nuovo credito d’imposta R&S&I introdotto dall’articolo 1, commi 198–207, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020).
All’interno sarà finalmente più chiara la definizione del perimetro applicativo della disciplina che varrà per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
All’interno del decreto attuativo saranno trattati i seguenti aspetti:
- definire l’ambito applicativo oggettivo del nuovo credito d’imposta R&S&I;
- individuare gli obiettivi di transizione digitale 4.0 e di transizione ecologica;
- le regole di determinazione e imputazione temporale delle spese ammissibili;
- precisazioni sugli oneri documentali di alcune categorie di spese ammissibili.
Per quanto riguarda i criteri generali di classificazione delle attività il Mise recepisce da un lato, per la R&S e l’IT, i criteri elaborati in sede Ocse rispettivamente nel Manuale di Frascati 2015 e nel Manuale di Oslo 2018, spingendosi ad un’identificazione più puntuale delle attività ammissibili al credito d’imposta mediante descrizione delle finalità e dei risultati.
Il principio generale che accomuna le tre tipologie di attività ammissibili è la rilevanza di attività intraprese in periodi d’imposta precedenti e proseguite nel periodo successivo a quello in corso al 31.12.2019.
Sono state inoltre individuate le attività di IT rilevanti per l’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta dal 6% al 10%, nel rispetto del massimale di 1,5 milione di euro. :
- le attività di IT con obiettivi di innovazione digitale 4.0;
- le attività di IT con obiettivi di transizione ecologica.
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