Le nuove agevolazioni del 4.0 sono finalizzate anche ad ampliare notevolmente (fino al 40%) la platea delle imprese beneficiarie.
Le grandi favorite di quest’anno sono le PMI i cui orizzonti grazie a questo nuovo assetto sono di gran lunga mutati.
La politica industriale “transizione 4.0” è il filo conduttore anche per la nuova disciplina degli incentivi fiscali previsti dal piano nazionale 4.0.
L’unico strumento previsto per l’accesso agli incentivi è il credito d’imposta e sarà così articolato:
- investimenti in beni strumentali, attraverso il nuovo credito d’imposta sostitutivo di super e iper ammortamento;
- formazione, attraverso la proroga con modifiche del credito d’imposta formazione 4.0;
- R&S e innovazione, attraverso la riforma della disciplina del credito d’imposta R&S.
Con l’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) viene dunque introdotta, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, una riforma del credito d’imposta R&S, con l’estensione dell’incentivo ad attività di innovazione tecnologica, anche finalizzata al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, e di design ed ideazione estetica per i settori del Made in Italy.
Per quanto riguarda i crediti r&s maturati nel periodo d’imposta 2019 continuerà ad essere applicata la previgente normativa modificata dalla 145/2018.
LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA:
- ampliamento dell’ambito applicativo oggettivo, tramite estensione dell’incentivo ad attività diverse dalla R&S verso attività di innovazione tecnologica per l’impresa e di designed ideazione estetica dei settori del Made in Italy;
- modalità di determinazione della base di calcolo del credito d’imposta fondata sul metodo volumetricoe non più sul metodo incrementale, rendendo irrilevante il sostenimento di spese per attività analoghe in periodi precedenti;
- modulazione di intensità e limiti di spesa in funzione della tipologia di attività ammissibile;
- maggiorazione dell’intensità per attività di innovazione tecnologica con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
- ridefinizione delle categorie di spese ammissibili, con inserimento di maggiorazioni in caso di spese di personale relative a giovani ricercatori al primo impiego, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e dedicati esclusivamente alle attività ammissibili, e in caso di contratti extra-murosstipulati con università e istituti di ricerca residenti nel territorio dello Stato;
- fruibilità del credito d’imposta in 3 quote annuali di pari importoa decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione del credito;
- previsione dell’obbligo di comunicazione al Mise.
LE TRE CATEGORIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI:
- attività di R&S, ovvero di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j) del punto 15 del paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione Europea (2014/C 198/01)del 27.06.2014, avendo riguardo ai criteri di classificazione contenuti nell’OECD Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development (c.d. Manuale di Frascati dell’OCSE);
- attività di innovazione tecnologica relative alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nelle “Linee guida dell’OCSE per la raccolta e l’interpretazione dei dati sull’innovazione tecnologica” (c.d. Manuale di Oslo dell’OCSE);
- attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
*il Mise per agevolare la corrispondenza nelle categorie prestabilite emanerà un decreto (entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disciplina) con i criteri per la corretta applicazione di tali definizioni.
Le intensità del credito d’imposta sono modulate in funzione delle attività ammissibili effettivamente svolte come di seguito riepilogato:
Agevolazione | Credito d’imposta | Limite massimo di spesa ammissibile | Quote annuali | |
Credito R&S | 12% | 3 milioni di euro | 3 | |
Credito innovazione tecnologica | 6% | 1,5 milioni di euro | ||
Se finalizzato ad un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 | 10% | 1,5 milioni di euro | ||
Credito design e ideazione estetica | 6% | 1,5 milioni di euro |
La nuova disciplina del credito d’imposta R&S, innovazione tecnologica, design ed ideazione estetica eredita alcuni aspetti della disciplina previgente.
CHI NON POTRÀ ACCEDERE AL CREDITO:
L’accesso al credito di imposta è precluso ai soggetti sottoposti a procedure non finalizzate alla continuazione dell’esercizio dell’attività economica quali liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dalla L.F., dal D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001.
Documenti obbligatori per l’accesso:
- l’obbligo di acquisire una certificazione contabile attestante l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabilepredisposta dall’impresa, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o, per le imprese non obbligate ex lege, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A di cui all’articolo 8 D.Lgs. 39/2010;
- l’obbligo di redigere una relazione tecnica, che illustri le finalità, i contenuti e i risultatidelle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta, predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del 445/2000.
Resta confermato, per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, il riconoscimento del costo sostenuto per l’attività di certificazione contabile in aumento del credito d’imposta entro 5.000 euro, nel rispetto dei limiti massimi di fruibilità del credito d’imposta.
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