La disciplina in materia di obblighi informativi delle erogazioni pubbliche introdotta dall’articolo 1, commi da 125 a 129, L. 124/2017 è stata modificata dall’articolo 35 D.L. 34/2019, pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019.
Il cosidetto Decreto Crescita ha riformulato quasi integralmente la disciplina delle erogazioni pubbliche nei seguenti ambiti:
- ambito applicativo soggettivo;
- ambito applicativo oggettivo;
- regime sanzionario.
1.Ambito applicativo soggettivo
Gli adempimenti della nuova disciplina sono diversificati nelle seguenti due categorie di operatori:
- associazioni, onlus, fondazioni e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.Lgs. 286/1998;
- imprese che esercitano attività di cui all’articolo 2195 cod. civ.. Gli obblighi informativi consistono in generale nella pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario e sono di seguito riassunti con riferimento alle due categorie di operatori disciplinate rispettivamente ai novellati commi 125 e 125-bis dell’articolo1 L. 124/2017
2.Ambito applicativo oggettivo
L’ambito oggettivo di applicazione degli obblighi di trasparenza consiste nell’evidenziare gli elementi critici nei rapporti bilaterali tra una specifica impresa o un soggetto del terzo settore e un soggetto pubblico.
Le erogazioni pubbliche soggette agli adempimenti possono essere sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, erogati nel periodo considerato con applicazione del criterio di cassa.
Sono escluse dalla disciplina in esame:
- le agevolazioni fiscali;
- le erogazioni pubbliche di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria;
- gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis per un importo complessivo inferiore a euro 10.000,00 nel periodo considerato.
Gli obblighi informativi consistono nella pubblicazione degli importi e delle informazioni rilevanti sulle erogazioni pubbliche effettivamente corrisposte al soggetto beneficiario.
Il regime sanzionatorio, in vigore dal 01.01.2020 prevede, in caso di violazione degli obblighi di trasparenza una sanzione di ammontare pari all’1% dell’erogazione ricevuta con un minimo di euro 2.000,00, oltre alla sanzione accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione.
In caso di ulteriore inottemperanza nei 90 giorni successivi la sanzione diventa particolarmente onerosa, con conseguente restituzione integrale delle somme ricevute.
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