Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ha introdotto importanti misure a favore dell’imprenditore, delineate nella forma di una nuova causa di non punibilità e di una circostanza attenuante ad effetto speciale.
Le novità
La novità più importante del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è rappresentata dalle misure premiali per gli imprenditori che abbiano:
- proposto l’istanza di composizione assistita della crisi
- chiesto l’omologazione di un accordo di ristrutturazione
- un concordato preventivo o un ricorso per l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.
Sono state introdotte anche misure premiali a livello penale, per evitare l’insolvenza, aiutando il debitore con l’istituzione di un organismo che lo assista nella crisi.
Misure premiali a livello penale
L’introduzione di misure premiali a livello penale permette alle realtà in crisi ancora sane, di evitare l’insolvenza, facilitando le trattative tra debitore e creditori grazie a un organismo che assista il debitore nella composizione assistita della crisi.
L’art. 25 comma 4 stabilisce che quando il danno è di speciale tenuità, non è punibile chi ha presentato l’istanza o la domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell’insolvenza se è aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo o viene omologato un accordo di ristrutturazione dei debiti, per i reati agli articoli 322, 323, 325, 328, 329, 330, 331, 333 e 341, comma 2, lettere a) e b) per condotte precedenti all’apertura della procedura.
Art. 25 comma 2: attenuante
In base all’articolo 25 comma 2 è introdotta un’attenuante:
ad esclusione dei casi in cui risulta un danno di speciale tenuità, chi presenta l’istanza o la domanda ha una pena ridotta della metà se all’apertura della procedura il valore dell’attivo inventariato o offerto ai creditori soddisfa almeno un quinto dei debiti e il danno complessivo non supera 2 milioni di euro.
Clausola di salvezza
Il Codice stabilisce una continuità tra l’applicazione della causa di non punibilità in base alla prima parte della disposizione e la circostanza indicata all’ultimo periodo della disposizione, esplicitata nella clausola di salvezza. La clausola esclude la tenuità del danno, oggetto della causa di non punibilità e identifica i due ambiti di disciplina.