La Legge 124/2017 per il mercato e la concorrenza prevede l’obbligo di pubblicazione dei contributi pubblici uguali o superiori a 10.000 euro erogati da un’amministrazione pubblica e liquidati nell’anno.
Soggetti interessati
In base alla Legge i soggetti coinvolti sono:
- Associazioni di tutela ambientale
- Associazioni dei consumatori e utenti
- Associazioni, fondazioni e onlus
- Imprese pubbliche e private
- Cooperative sociali
Quali informazioni pubblicare
I soggetti che hanno beneficiato dei contributi devono pubblicare:
- Sovvenzioni
- Contributi
- Incarichi retribuiti
- Vantaggi economici di qualsiasi genere ricevuti da:
- AA
- Enti pubblici Economici
- Società in controllo pubblico diretto o indiretto
- Società a partecipazione pubblica
Il valore complessivo erogato deve essere uguale o maggiore di 10.000 euro lordi.
Associazioni, fondazioni e onlus
Entro il 28/2 di ogni anno associazioni, fondazioni e onlus devono rendere noti sul proprio sito o portale gli aiuti ricevuti se di importo uguale o maggiore a 10.000 euro.
In particolare, sono da indicare: Ente regolatore, somma erogata, motivo dell’erogazione.
Imprese
Le imprese che depositano il bilancio presso il Registro delle Imprese devono pubblicare una Nota Integrativa al bilancio riguardante gli aiuti pubblici ricevuti nell’esercizio. Anche in questo caso dovranno specificare: Ente erogatore, somma erogata, motivo dell’erogazione. Oppure possono dichiarare in Nota che gli aiuti pubblici sono stati aggiornati dalle PP. AA e sono quindi presenti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
Cooperative sociali
Le cooperative sociali, se svolgono attività per stranieri, devono: pubblicare ogni 3 mesi nei propri siti o portali i soggetti che ricevono gli aiuti per i servizi di integrazione, assistenza o protezione sociale.
Non adempimento
In caso di mancato adempimento le somme ricevute sono da consegnare al soggetto erogante entro tre mesi.