La Legge di Bilancio 2022 ha eliminato il divieto di cumulo tra nuovo regime Patent Box e credito d’imposta R&S&I&D, disciplinato dall’articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019.
Sarà necessario considerare i due parametri che regolamentano la cumulabilità del novellato credito R&S&I&D, come analiticamente descritto al paragrafo 6 della circolare Assonime 19/2022:
• divieto di doppio finanziamento, regola di carattere generale (come ricorda la circolare Mef n. 33 del 31.12.2021 sul tema) che impone il divieto di superamento del costo sostenuto;
• regola della nettizzazione dei costi, novità dell’attuale disciplina del credito d’imposta R&S&I&D, che impone il calcolo dell’agevolazione al netto delle “altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili”.
Per quanto attiene il divieto di doppio finanziamento sarà necessario cumulare le due agevolazioni tenendo conto della “non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto” del credito R&S&I&D.
Il secondo principio da considerare nel cumulo riguarda la regola della nettizzazione dei costi che risente dell’accezione di “altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevuti”.
Dunque, i costi di R&S&I&D sostenuti dovrebbero essere nettizzati del beneficio fiscale Patent Box, pari al 30,69% per un soggetto Ires con aliquota ordinaria Irap del 3,9% ovvero
110% x (24% +3,9%) = 30,69%
con l’effetto di poter assoggettare all’aliquota del credito R&S&I&D solo il 69,31% di tali costi.
Ci sono diverse linee di pensiero e diverse interpretazioni che fanno riferimento ai periodi e alle tipologie di richiesta, si auspica sul tema un chiarimento delle Entrate con apposita circolare che dovrebbe essere emanata in tempo utile per l’applicazione del nuovo regime alla prima annualità 2021.