La parola d’ordine è “snellire” la realizzazione degli investimenti che ha imposto deroghe all’ordinamento finanziario. Tra i primi provvedimenti, la deroga ai limiti di utilizzo degli avanzi di amministrazione negli enti in disavanzo.
Ad oggi, l’importo massimo di avanzo applicabile al bilancio non può superare l’ammontare iscritto alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione al 31 dicembre dell’esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per l’Fcde e del Fal, incrementato dell’importo del disavanzo da recuperare nel primo esercizio del preventivo.
L’articolo 15 del Dl 77/2021 dispone che le risorse ricevute per Pnrr e Pnc che a fine esercizio confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere utilizzate in deroga ai limiti. Per accelerare l’impegno di spesa, lo stesso articolo 15 consente l’accertamento delle entrate dalle risorse Pnrr e Pnc sulla base della deliberazione di riparto o assegnazione del contributo, senza dover attendere l’impegno dell’amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità.
Anche nel corso dell’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria è possibile variare il bilancio iscrivendo i relativi finanziamenti statali ed europei per investimenti, in deroga all’articolo 163 del Tuel. La deroga vale dal 2021 al 2026.
Gli enti territoriali, in quanto soggetti attuatori dei progetti Pnrr, potranno poi ottenere anticipazioni di cassa dal Mef.
L’erogazione sarà effettuata sulla base di motivate richieste presentate dalle Pa centrali titolari degli interventi, nell’ambito delle disponibilità del conto di tesoreria centrale istituito per l’attuazione del programma Next Generation Eu.