Il presidente della commissione interministeriale UNI/CT 519 e nostro collaboratore Marco Belardi ci spiega l’iperammortamento nel settore sanitario, una novità introdotta dalla circolare n. 48610 del MiSE.
Iperammortamento – Circolare Sanità 4.0
Pubblicata dal MiSE una circolare che ha, per certi versi, una portata rivoluzionaria.
Essa infatti, aldilà di affrontare nello specifico la possibile applicazione dell’agevolazione nota come “iperammortamento” a beni strumentali propri del settore sanitario, sancisce inequivocabilmente la trasformazione del Piano, nato all’origine “Industria 4.0” ma poi, all’inizio del 2018, ribattezzato dall’allora Ministro Calenda in “Impresa 4.0“.
La vera novità introdotta da questa circolare è infatti il superamento della rigidità insita negli elenchi di cui agli allegati “A” e “B” all’art. 1 della Legge 232/16, ai quali è d’obbligo riferirsi per individuare l’ammissibilità dei beni materiali (allegato A) ed immateriali (software stand alone – allegato B); e proprio tali elenchi erano evidentemente stati concepiti con esclusivo riferimento al settore produttivo, ed ancor in modo più specifico per il settore manifatturiero.
Proprio per questo, pur essendo il Piano riconcepito come “Impresa 4.0”, non è possibile in effetti applicare la disciplina riferendosi letteralmente alla norma ed alla documentazione di prassi sino a ieri disponibile, trattando la stessa esclusivamente di beni congeniali all’industria produttiva manifatturiera di tipo discreto.
Questa nuova circolare supera i limiti descritti introducendo importanti deduzioni per analogia ammettendo differenti tipologie di beni strumentali individuando anche criteri di raggruppamento degli stessi.
La Circolare n. 48610
Il documento innanzi tutto ricorda come la Legge di Bilancio 2019 non abbia introdotto una semplice proroga del regime precedente: sono state, infatti, introdotte modifiche sostanziali specificatamente riguardanti l’intensità del beneficio applicabile, ricordando in particolare i nuovi regimi di soglia che, almeno per i primi 2.5 milioni di euro, hanno addirittura comportato un aumento del beneficio portando la maggiorazione dal 150% al 170% ed il conseguente beneficio reale quindi dal 36% al 40.8% sul valore dell’investimento.
I beni ammissibili
Vengono poi individuate e descritte una serie di diverse tipologie di beni astrattamente riconducibili al concetto di “sanità 4.0”, per quanto riguarda la classificazione nell’ambito dell’allegato A ritenendo che gli stessi possano unitariamente ricondursi al punto elenco 3 del primo gruppo di detto allegato, concernente “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime”.
Questa valutazione è estremamente importante perché, da una parte riconosce l’ammissibilità di una serie di macchine e dispositivi tipicamente impiegati nel settore sanitario, dall’altra procede alla classificazione degli stessi, riconducendoli al primo gruppo dell’allegato A, il gruppo più severo dal punto del soddisfacimento delle caratteristiche tecnologiche in quanto, a differenza dei beni del secondo e terzo gruppo ai quali si richiede di soddisfare il solo requisito di interconnessione (semplice), ad essi è richiesto il soddisfacimento delle ben note 5+2 di 3 caratteristiche, una delle quali è l’interconnessione di tipo “forte“.
Alla luce di queste considerazioni, i beni individuati vengono raggruppati nelle seguenti tipologie:
· apparecchiature per la diagnostica per immagini
· apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
· robot
· sistemi automatizzati da laboratorio
Giustamente, trattandosi nei diversi casi di sistemi complessi costituiti da più elementi tra loro integrati ai fini dello svolgimento della specifica prestazione sanitari a cui, nelle diverse fattispecie, sono destinati, si è ritenuto di procedere alla loro classificazione riconducendoli al punto 3.
E’ evidente che, come già osservato, individuato il punto che consente l’ammissibilità dei beni all’incentivo (cioè dei costi connessi ai differenti elementi che concorrono alla realizzazione del sistema), dovranno però essere soddisfatte le caratteristiche tecnologiche 5+2 di 3 proprie di questo gruppo dell’allegato A, che dovranno pertanto essere dimostrate e documentate dalla perizia con le modalità previste dall’art. 1 comma 11 della Legge 232/16.
Il software e la “cartella clinica”
Un passaggio importante della circolare è relativo al software impiegato nel settore sanitario.
Come emerge anche dalle sintetiche descrizioni riportate nella circolare stessa, i beni in questione risultano nativamente dotati di componenti software indispensabili allo svolgimento delle funzioni a cui gli stessi sono preposti.
La circolare ricorda che, come già chiarito nella richiamata circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, nel caso in cui il software sia integrato (“embedded”) in un bene materiale dell’allegato A e venga quindi acquistato unitamente allo stesso, non si deve operare una distinzione tra componente materiale e componente immateriale; pertanto il costo del software acquisito con il bene ammissibile ed indispensabile al funzionamento dello stesso risulterà ammissibile alla maggiorazione prevista per i beni materiali.
Diverso è invece il caso dei software di sistema (c.d. “stand alone”) i quali, anche nel caso in cui interagiscano con i beni di cui all’allegato A, non risultano indispensabili al loro funzionamento; l’acquisto di tali software, sempre che si tratti di software riconducibili a una delle voci comprese nell’allegato B, può essere agevolato infatti solo con la maggiorazione del 40% del relativo costo.
A questo specifico riguardo, la Circolare conferma che nell’ambito dell’allegato B possono ricondursi i software relativi alla gestione della c.d. “cartella clinica elettronica”, ritenuti assimilabili ai beni immateriali individuati al punto 1 del citato allegato B recante “Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per […] l’archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)”; viene infine naturalmente confermata l’esclusione dall’iper ammortamento degli investimenti in componenti materiali necessarie alla messa in funzione dei software (quali, ad esempio: server, apparati attivi e passivi, armadi di rete, cablaggio strutturato ecc.).
Investimenti effettuati nel 2017 e 2018, alla luce della nuova Circolare
E’ importante che le aziende di settore interessate colgano l’opportunità di procedere all’ammissibilità del godimento del beneficio degli investimenti effettuati antecedentemente, durante i periodi di validità dell’incentivo, alla luce degli importanti chiarimenti introdotti dalla Circolare 48610. Quei beni infatti gia acquisiti e messi in funzione, probabilmente ammessi al super ammortamento, potranno essere ammessi all’iperammortamento, recuperando le quote di agevolazione ad oggi non godute, fermo restando l’obbligo degli adempimenti previsti dalla disciplina.
Cosi come per quelle aziende che avessero ritenuto ammissibili gli investimenti e prodotto la documentazione necessaria, potranno continuare a godere dell’agevolazione senza dover produrre una nuova perizia, sempre che gli investimenti in questione siano stati comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’Allegato A.
In caso differente sarà invece indispensabile procedere alla verifica del soddisfacimento delle 5+2 di 3 caratteristiche tecnologiche e dotarsi di apposita perizia, fermo restando, in caso di esito positivo, la piena legittimità della fruizione dell’agevolazione anche per le quote già godute ante circolare.
La data certa della perizia
Da ultimo la Circolare fornisce un chiarimento di tipo generale, non limitato al settore sanitario, resosi necessario per una serie di quesiti pervenuti per un’erronea interpretazione della norma che aveva consentito, per le perizie redatte nel 2017, di procedere al giuramento delle stesse nei primi giorni del 2018 purché venisse garantita la data certa al 2017 (ad esempio tramite PEC).
Non essendo stata prorogata questa possibilità, le perizie del 2018 dovevano necessariamente essere giurate entro il 31.12.2018 rendendo del tutto inutile ogni ulteriore modalità finalizzata a dare al documento data certa (quale la PEC), facendo fede evidentemente la data di protocollo della Cancelleria del Tribunale o del numero di repertorio del Notaio presso il quale il Perito abbia prestato giuramento.