Il testo definitivo del disegno della Legge di Bilancio 2019 è stato bollinato dalla Ragioneria dello Stato la scorsa settimana, è passato nelle mani del Quirinale, ed ha raggiunto il Parlamento dove sarà vagliato dalla Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. La versione finale del testo conferma in buona parte le informazioni che erano trapelate nei giorni scorsi tra il rincorrersi di testi, bozze e indiscrezioni e il botta e risposta con la Commissione Europea.
A questo link la versione completa del testo depositato al Parlamento. Naturalmente, poiché non si tratta di un testo definitivo, potrà essere modificato dall’esame degli organi parlamentari. Tuttavia è un documento utile per comprendere cosa accadrà alle misure a sostegno delle imprese nel prossimo anno.
Nuova Sabatini
Tra le “misure per lo sviluppo e gli investimenti”, all’articolo 19 sono raccolte le indicazioni dedicate a diverse norme, tra cui Nuova Sabatini, Made in Italy e Contratti di sviluppo. Nel comma dedicato alla Nuova Sabatini, in particolare, è previsto un rifinanziamento complessivo con 480 milioni di euro: un’integrazione di 48 milioni di euro per l’anno 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 48 milioni per l’anno 2024.
IperAmmortamento: confermati tre scaglioni
L’articolo 10 prevede la “Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento (iper ammortamento)”. Nei commi dell’articolo viene sancito il prolungamento dei termini temporali degli investimenti in beni strumentali, che possono essere effettuati entro il 31 dicembre 2019, o il 31 dicembre 2020 nel caso in cui entro la fine del 2019 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione.
Vengono introdotte poi alcune aliquote differenziate: 250% (come ora) per i progetti fino a 2,5 milioni, 200% per quelli tra 2,5 e 10 milioni e 150% per quelli tra 10 e 20 milioni. Oltre i 20 milioni non è prevista alcuna fruizione della maggiorazione. Viene inoltre confermato l’incentivo per i beni immateriali, sempre pari al 140% e sempre condizionato all’acquisto anche di almeno un bene materiale tra quelli elencati nell’allegato A
Mini Ires
L’articolo 8 è dedicato alla “Tassazione agevolata degli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione”, la cosiddetta Mini-Ires.
Questa – come spiega la relazione tecnica – permette di applicare “un’aliquota del 15% anziché del 24% della quota degli utili reinvestiti in azienda destinati a incremento degli investimenti ad esclusione degli immobili e veicoli non strumentali (distribuiti in base al piano di ammortamento) e a incremento occupazionale”.
Il che significa che l’incentivo sarà applicato esclusivamente agli investimenti incrementali e alle quote di ammortamento. Secondo l’approfondimento di innovationpost, questo vuol dire che, fatti i calcoli, “l’incentivo nella sostanza arriva a rappresentare all’incirca l’1% del valore del bene strumentale.”
Credito di imposta Ricerca e Sviluppo
Dopo conferme e rinnovi, arrivano anche i tagli. Per il Credito di imposta Ricerca e Sviluppo, in vigore fino al 2020 e di cui si attendeva il rinnovo fino al 2021, il testo prevede un taglio. Nell’articolo 13, infatti, si leggono le “Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo”: in sostanza viene ridotto sia il tetto massimo, che passa da 20 a 10 milioni, sia l’incentivo, che scende dal 50% al 25% per buona parte delle voci relative ai costi del personale impegnato nelle attività di R&S e ai soggetti che collaborano al progetto.
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