IFRS 16 è il nuovo principio contabile internazionale che sostituirà completamente quanto fino ad ora disciplinato dallo IAS 17 per il leasing.
Pubblicato sul portale IASB (International Accounting Board) il 13 gennaio 2016, entrerà in vigore ufficialmente il 1 gennaio 2019. È già possibile adottarlo, dall’inizio di quest’anno, a condizione che al contempo sia adottato anche il Principio IFRS 15, che si occupa invece dei ricavi dai contratti con i clienti.
Che novità introduce il principio IFRS 16?
La novità più importante del nuovo principio contabile IFRS 16 è che si supera la differenziazione tra leasing finanziario e operativo mentre viene introdotta una nuova distinzione: quella tra contratto di leasing e contratto di servizi.
Questa dipende dal concetto di “diritto di uso”, cioè il diritto a utilizzare il bene. Si parla infatti di contratto di leasing solo quando il locatario abbia sia il controllo che l’identificazione del bene, cioè l’impossibilità da parte del locatore di sostituire il bene.
Se, invece, il locatore (proprietario originario del bene) rimane titolare del diritto di sostituire il bene – se cioè, non c’è la diretta identificazione del bene oggetto nel contratto – il locatario non risulta pienamente titolare del diritto di uso, e il contratto si configura come contratto di servizio.
Dunque, il nuovo principio stabilisce che si parli di contratti di leasing solo nel caso in cui vi siano contenutamente il controllo e l’identificazione. Altrimenti si parla di contratto di servizi.
La distinzione ha, naturalmente, ripercussioni sulla contabilizzazione. Il principio IFRS 16 prevede infatti un contratto di leasing sia contabilizzato, indicando:
- il valore dell’asset nell’attivo dello stato patrimoniale;
- il valore attuale dei canoni nel passivo dello stato patrimoniale;
- la quota di ammortamento del right of use basata sulla durata del contratto o sulla vita utile del diritto nel conto economico.
Nel caso in cui il contratto sia inferiore ai 12 mesi o qualora il valore dell’asset sia di poco conto ci si troverà in caso di esonero e non sarà necessario applicare le regole del principio IFRS 16.
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